Modulistica ed Elenchi scaricabili in fondo alla pagina.

White List Provinciali

 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265) D.P.C.M. 18 aprile 2013, modificata con D.P.C.M. 24.11.2016 e succ. mod. dalla Legge n. 40 2020 art. 4 bis comma 2 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

La succitata normativa disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa; le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, sono le seguenti:

 

Sez. I - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

Sez. II - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

Sez. III - Noli a freddo di macchinari;

Sez. IV - Fornitura di ferro lavorato;

Sez. V - Noli a caldo;

Sez. VI - Autotrasporto per conto di terzi;

Sez. VII - Guardiania dei cantieri;

Sez. VIII - Servizi funerari e cimiteriali;

Sez. IX - Ristorazione, gestione delle mense e catering;

Sez. X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

 

L'indicazione delle attività iscrivibili nell'elenco potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale.

L'iscrizione negli elenchi è volontaria.

La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione.

 

Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa Prefettura potranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli scaricabili in fondo alla pagina (Allegato B), tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it .

Alle stesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (vedi allegati, Modello 1);

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi resa da tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. (vedi allegati, Modello 3);

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione assenza cause ostative antimafia resa da tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia (vedi allegati, Modello 2).

N.B.

Nel caso di Società Fiduciarie o di Trust, i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante e al trustee;

Nel caso di Società Consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

  • dichiarazione del rappresentante legale nella quale siano indicate le complete generalità di ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili, detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;
  • dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., riferito alle singole società consorziate, nonché la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 riferita anche ai familiari conviventi, con le generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età.

 

La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

 

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (vedasi data del protocollo sul provvedimento).

 

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Modena l'interesse a permanere nell'elenco (l' Allegato D scaricabile in fondo a questa pagina dovrà necessariamente essere corredato dai Modelli 2 e 3) e contestualmente può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.

La Prefettura accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione; può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.

In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa.

In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura (Allegato C scaricabile in fondo a questa pagina) qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche sopraindicate anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa e conseguita.

Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, l'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita.

La Prefettura di Modena pubblica l'elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento.

 

 

White List Ricostruzione Post Sisma

 

Presso le Prefetture dell'area sismica interessate dal terremoto del maggio 2012 sono istituiti gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, (c.d., white list) per gli "ulteriori settori" individuati con ordinanza n. 91 del 17/12/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario per la ricostruzione Post-Sisma in attuazione della previsione di cui all'art. 5 bis , lett. h bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge n.122/2012 e succ. mod. per i seguenti settori:

 

a) Fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi;

b) Demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;

c) Movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;

d) Noleggio con conducente di mezzi speciali;

e) Fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;

f) Fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare;

g) Fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici, nel settore farmaceutico.

 

Tutti coloro, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, che intendono operare nell'ambito della ricostruzione devono chiedere di essere iscritti, in una delle suddette categorie white list.

 

Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa Prefettura potranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli scaricabili (vedi allegati, Modello B), tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it .

Alle stesse dovrà essere allegata la medesima documentazione utilizzata per le White List Provinciali (i modelli sono unici).

 

La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

 

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (vedasi data del protocollo sul provvedimento).

 

Le modalità di presentazione delle istanze di interesse a permanere nonché quelle di comunicazione delle modifiche, sono le medesime delle White List Provinciali.

 

Precisazioni in merito alle posizioni delle imprese in "Aggiornamento in corso":

Con particolare riferimento alle società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List Provinciale e/o Ricostruzione Post Sisma, ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in White List mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò utilizzando la dicitura "aggiornamento in corso" nel relativo elenco delle imprese iscritte.

 

Contatti:

mail: antimafia.pref_modena@interno.it 

le richieste di informazioni vengono evase in giornata, il mittente deve necessariamente essere un indirizzo di posta ORDINARIA, NON PEC.

N.B. si rammenta che LA MODULISTICA va trasmessa utilizzando unicamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) protocollo.prefmo@pec.interno.it .

 

 

(Per una veloce consultazione degli elenchi in formato PDF, si consiglia una volta aperto il Documento, di utilizzare la combinazione di tasti CTRL+F per visualizzare il campo "ricerca" dove poter immettere la Ragione Sociale della Ditta o il CF/P.IVA).

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Mercoledì 20 Novembre 2024, ore 17:34