Licenza per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni o di altri equipaggiamenti destinati alle Forze armate e di polizia

Licenza per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è altresì necessaria per la loro importazione ed esportazione.


P.E.C. per Istanze e ricorsi: protocollo.prefmo@pec.interno.it (indicare "28 T.U.L.P.S." nell'oggetto)

Responsabile del procedimento: Il Dirigente 
Addetti: 

Ricevimento:  Sistema di  Prenotazioni on line - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena -  Polizia amministrativa - Settore Vigilanza Divieto Detenzione Armi - Ricorsi - Licenze - Fondo di Solidarietà

Istanza

Documentazione richiesta:

  1. Istanza diretta al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura della provincia comprendente il comune in cui ha sede lo stabilimento produttivo, su carta intestata e in bollo da € 16,00, contenente:
    • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
    • qualora si tratti di una società, la richiesta deve essere prodotta dal Legale rappresentante corredata da fotocopia dell'atto costitutivo e visura camerale ove risultino recepiti i poteri conferiti all'intestatario della licenza;
    • denominazione dell'Azienda con esatta ubicazione dello stabilimento e/o dei locali di esercizio dell'attività. In caso di primo rilascio, all'istanza, deve essere allegata una planimetria dei locali ed il titolo di possesso dei medesimi;
    • descrizione degli articoli e indicazione precisa dei quantitativi annuali di ogni singolo prodotto che si intende produrre/detenere/vendere/riparare con la relativa classificazione individuata nella vigente normativa;
    • indicazione di un referente per le eventuali comunicazioni con un recapito P.E.C. e un numero telefonico.
  2. Per la richiesta di rilascio di licenza per la fabbricazione, la raccolta, il deposito e la riparazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse o di munizioni, il richiedente deve allegare fotocopia del titolo attestante il possesso della specifica capacità tecnica ai sensi dell'art.8 della legge n. 110 del 18/04/1975.
  3. L'istante deve, altresì, produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  4. Colui che richiede l'intestazione della licenza e l'eventuale rappresentante in licenza può autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti dati:
    • cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, l'assenza di carichi pendenti e condanne penali
    • l'iscrizione al Registro delle Imprese
    • le generalità complete del legale rappresentante, e dell'institore o del procuratore speciale eventualmente responsabile del ramo d'impresa impegnato nelle lavorazioni in relazione alle quali viene chiesto il rilascio o rinnovo della licenza;
    • che l'impresa non è stata cancellata
    • l'assoggettamento o meno a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso;
    • l'avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi, con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, della data di concessione e della relativa segnatura di protocollo, ovvero autocertificazione di rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  5. assenso dell'eventuale rappresentante in licenza a ricoprire tale incarico.

L'autocertificazione, sottoscritta dall'interessato e non soggetta ad autentica, deve essere corredata da fotocopia della carta di identità o di altro documento di identità in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegata un'ulteriore marca da bollo di € 16,00 (due marche nel caso in cui il provvedimento superi le 4 pagine) che verrà materialmente apposta sul provvedimento di autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità biennale. Al fine del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 90 giorni prima della scadenza , apposita istanza corredata dalla medesima documentazione indicata ai fini del rilascio, ad eccezione di quanto connesso ai locali precedentemente autorizzati allorché non vi siano state variazioni dei medesimi . Eventuali variazioni dei locali o legate al titolare della autorizzazione e ai suoi eventuali rappresentanti dovranno essere tempestivamente comunicate alla Prefettura di Modena.

  Normativa di riferimento:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635;
  • Legge 18.04.1975, n. 110;
  • Legge 09.07.1990, n. 185;
  • Circolare Ministeriale n. 10.245/12982(40)6 del 2 febbraio 1983;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 14000-12982(40)6 del 30 agosto 1997;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 21719.10179.51(30) del 16 dicembre 1998;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 23205.10179.51(30) del 2 dicembre 1999;
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23 febbraio 2018
  • Decreto Legislativo n. 105 del 22 giugno 2012.
Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 15:24