Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.
- Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
- Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
- Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)
In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)
2a/1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S. | Contenuto della violazione |
---|---|
Art.6 | Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto. |
Art.10 | Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme. |
Art.86 | Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista |
Art.117 | Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati) |
Art.125 | Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta. |
Art.142/9 | Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate) |
Art.143 | Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate |
Art. 148 | Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14. |
Art.168 | Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose |
Art.176 | circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma. |
Art.179 | Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti. |
Art. 213 | Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. |
Art. 186/2 comma lett. A | Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l e non superiore a 0,80 g/l. |
Art. 214 | Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. |
Art. 217 | Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. |
2a/2 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO
Articolo | Contenuto della violazione |
---|---|
Art.145 | Violare gli obblighi relativi alla precedenza. |
Art. 146 | Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia. |
Art.147 | Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello |
Art.148 | Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3. |
Art.149 | Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza. |
Art.150 | Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna. |
Art.172 | Mancato uso delle cinture di sicurezza. |
2a/3 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
Articolo | Contenuto della violazione |
---|---|
Art. 9,9 bis e 9 ter | Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate. |
Art.186/2 comma lett. B | Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,50 g/l. |
Art. 186/2 comma lettera C | Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,50g/l |
Art. 186/7 comma | Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest |
Art. 187 | Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti |
Art. 187/8 comma | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti. |
Art.189 | Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali |
Art. 193/4-bis | Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti. |
Cosa fare
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).
Modifiche all'art. 218 del C.d.S. a seguito della Legge 29.7.10, n.° 210
Come noto, la legge 29.7.2010, n. 120, recante " Disposizioni in materia di sicurezza stradale ", entrata in vigore il 13 agosto u.s., ha apportato numerose modifiche ed integrazioni al Codice della strada.
In particolare è stato novellato l'art. 218 che disciplina la sospensione della patente di guida in caso di violazioni amministrative del codice della strada. (*)
La nuova formulazione prevede la possibilità per il contravventore, a cui sia stata sospesa la patente per un periodo determinato, di presentare istanza (vedi ALLEGATO alla pagina) intesa ad ottenere un permesso di guida per limitate fasce orarie e comunque non superiore a 3 ore giornaliere.
La richiesta deve essere inoltrata al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data del ritiro della patente da parte degli organi accertatori:
- per ragioni di lavoro documentate, quando risulti effettivamente impossibile o gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
- dal genitore di minore con handicap grave, o da colui che assiste una persona con handicap grave, parente o affine fino al terzo grado.
Il Prefetto - valutata la domanda - entro i 15 giorni successivi adotta il provvedimento di sospensione indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa, periodo che sarà aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore di autorizzazione alla guida, arrotondato per eccesso.
Non è possibile chiedere il permesso se dall'infrazione sia derivato un incidente.
Se non si rispettano gli orari specificati nel permesso vengono applicate le sanzioni previste per la guida con patente sospesa (con revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - art. 218, comma 6 C.d.S.).
___________________________
(*) tra le violazioni amministrative rientra pure le fattispecie prevista dall'art. 186 1 e 2 comma (guida in stato d'ebbrezza) quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro.
Per i restanti commi dell'art. 186 la cui violazione comporta una sanzione penale non è possibile chiedere il permesso.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone
Il Prefetto del luogo della commessa violazione in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni (art. 223, comma 2 C.d.S.).
Cosa fare
Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205 C.d.S.)