L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all' articolo 67 de decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell’art. 84 del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, dai concessionari di lavori o di servizi pubblici e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(Art. 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

 

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

La documentazione antimafia deve riferirsi:

  • quando si tratta di impresa individuale, al titolare ed al direttore tecnico, di cui all’art. 85, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • quando si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, al direttore tecnico, ove previsto, e a tutti i soggetti indicati al comma 2 dell’art. 85, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti indicati al paragrafo precedente.

 (Art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

 

 

 

QUANDO FARE LA RICHIESTA

I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159., il cui valore sia:

  1. in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. 

In particolare:

-  in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di   5.186.000 euro, IVA esclusa;

-  in materia di servizi, la soglia comunitaria è di 207.000 euro, IVA esclusa;

-  in materia di forniture, la soglia comunitaria è 207.000 euro, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, modificate con regolamento UE 1336/2013);

  1. per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a 150.000 euro;
  2. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  3. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1336/2013):

- OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.186.000,00;

- FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 414.000,00. 

 

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

 

L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessine di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

 

è vietato – a pena nullità – il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l’applicazione della predetta normativa.

 

Con regolamento adottato di concerto con decreto del Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipoligie di attivitò suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore diimpiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infilitrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisiszione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

(Art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

 

N.B. 

L'Informazione antimafia va sempre richiesta - qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, concessione o erogazione - nell'ipotesi di cui all'art. 100 del Codice Antimafia.

 

QUANDO LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA NON è RICHIESTA

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:                                                                          

  1. per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui all’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;   
  2. per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  5. per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

VALIDITà

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

La stessa può essere utilizzata e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Nelle more dell’emanazione della documentazione antimafia, i legali rappresentanti degli organismi societari hanno l’obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, l’intervenuto cambiamento della sede dell’impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro.

I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (comma 5, art. 86 del decreto legislativo n. 159/2011).

DOVE FARE LA RICHIESTA

 

L’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca datai nazionale unica antimafia da parte dei soggetti debitamente autorizzati. 

La competenza al rilascio dell’informazione antimafia è del Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società od i consorzi risiedono o hanno sede legale, ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilità una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società costituite all'estero (art. 2508 C.C.).

Per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

 

 (Art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.                          

 

 

 

Dirigente:

Dirigente Area I
 

Responsabile del procedimento/addetto:  


Telefono: 0532 294445 - 0532 294498
Fax: 0532 294666  
Indirizzo di posta elettronica: protocollo.preffe@pec.interno.it

        

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 13 Marzo 2024, ore 11:58