Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di richieste estorsive. Le vittime possono beneficiare del ristoro dei danni a beni mobili o immobili, del mancato guadagno e dei danni da lesioni personali.

Chi può fare la richiesta   

  • il soggetto esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che ha assunto la veste di parte offesa nel relativo procedimento penale, per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo;
  • gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
  • i soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento;
  • se dal delitto consegue il decesso dei soggetti sopra indicati, l'elargizione è concessa, nel seguente ordine a: coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona deceduta.

L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connesso
  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze salvi gli effetti della riabilitazione
  • abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione dell'elargizione, è prevista la sospensione - fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. E' prevista, altresì, la sospensione - fino ad un massimo di 3 anni - dei termini degli adempimenti fiscali, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

La sospensione ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini.

Concessione dell'elargizione

La concessione è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

Revoca

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di concessione dell'elargizione è revocata:

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
  4. ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)

Cosa fare

la domanda di concessione dell'elargizione deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, per il tramite della Prefettura- U.T.G. della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo o si è consumato il delitto, nel termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.

Dal 13 giugno 2016 la presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale". Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nella piattaforma informatica.

Dirigente Area I

Responsabile del procedimento/Addetta: Federica Pallara

Telefono: 0532 294440

Email: federica.pallara@interno.it

Email dell'ufficio: protocollo.preffe@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 20 Marzo 2024, ore 10:06