Modulistica unificata e standardizzata relativa alle domande di licenza di polizia previste D. Lgs. 26/11/2016, n. 222 - Attuazione dell'art. 24 del D.L. 24/06/2014, n.90 convertito dalla L. 11/8/2014, n. 114" .
La modulistica predisposta ai sensi delle normative richiamate è disponibile nei documenti scaricabili
Sono n. 15 i moduli relativi alle seguenti attività:
- - Commercio di oggetti preziosi;
- - Commercio di armi comuni;
- - Produzione -duplicazione-commercio ecc. di prodotti audiovisivi;
- - Agenzie di affari soggette a comunicazione al Questore;
- - Agenzie di recupero crediti;
- - Gestione sale scommesse, bingo e VLT;
- - Domande di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi.
Il Decreto Legislativo n. 222/2016 conferma, per tutte le attività d'impresa sopra elencate, la competenza del SUAP a ricevere le domande di licenza o di autorizzazione , le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni volta a volta occorrenti, ammettendo solo in alcuni casi (le domande di licenza per l'esercizio di sale dove sono installati apparecchi da gioco videolottery , di sale bingo e per la raccolta di scommesse, per l'esercizio di un'agenzia di recupero crediti nonché la comunicazione relativa all'esercizio di agenzie di pubblici incanti, matrimoniale o di pubbliche relazioni) la modalità alternativa della loro presentazione diretta alla Questura competente.
Pertanto solo in taluni casi le Questure potranno continuare a ricevere direttamente le relative domande di licenza, mentre negli altri casi, benché i relativi procedimenti attengono a loro competenze, riceveranno dal SUAP l'istanza dei privati e la documentazione a corredo, seguendo poi gli iter procedimentali imposti dal Decreto.
Pare opportuno precisare, altresì, che le domande, le comunicazioni o le dichiarazioni in parola possono essere presentate al SUAP solo in modalità telematica mentre, nei casi in cui è consentito, possono essere presentate alla Questura competente o in modalità telematica ovvero consegnandola materialmente presso l'Ufficio stesso o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente.
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità telematiche:
- firmata, scansionata e inviata per posta elettronica ordinaria con la copia del documento di identità;
- scansionata e inviata con P.E.C., senza necessità di allegare copia del documento di identità, quando la persona che l'ha firmata è stata identificata al momento del rilascio della P.E.C.;
- sottoscritta con firma digitale e inviata via P.E.C. o posta elettronica ordinaria.
Laddove venga invece consegnata materialmente presso la Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, essa deve essere:
recapitata dall'interessato e firmata davanti al dipendente addetto, oppure
firmata dall'interessato e presentata anche da un'altra persona all'ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento di identità della persona che ha firmato l'istanza (in tal caso va compilata la Sezione n. 3 del relativo modulo).
Si precisa che gli stessi moduli saranno oggetto di pubblicazione anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato e successivamente saranno oggetto di definitiva approvazione con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sentita la Conferenza Unificata.
La modulistica ha pertanto carattere provvisorio.