Il proprietario e/o il conducente del veicolo possono avvalersi della facoltà prevista per legge di proporre ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione al C.d.S.. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione al Prefetto del luogo della commessa violazione (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale al Giudice di Pace competente per territorio.

Il ricorso al Prefetto non sospende l'esecuzione al sequestro.

Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento, viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo, se il veicolo è già stato alienato dal custode-acquirente, il ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma e degli interessi maturati e non alla restituzione del veicolo.

Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Se il veicolo è stato assunto in custodia dal proprietario o dal trasgressore la Prefettura adotterà il provvedimento di confisca.

Avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

Entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura, individuata dall'Organo accertatore e, ove possibile, quella più vicina al luogo di custodia.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 21 Ottobre 2024, ore 11:23