CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI
Chi può fare la richiesta
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
In presenza di figli della coppia (nati o adottati dai coniugi) i suddetti termini si dimezzano.
Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
NB: al momento della domanda, e fino all'adozione del decreto, non dovranno verificarsi le seguenti condizioni ostative: scioglimento; annullamento; cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale (intesa anche quale separazione di fatto considerato che, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia - ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6526/2007 - e dell'evidente ratio antielusiva sottesa anche alle modifiche apportate all'art. 5 della Legge n. 91/1992 dall'art. 1, comma 1 della Legge n.94/2009, il dato formale della celebrazione di un matrimonio non può tenere luogo dell'instaurazione in fatto di un reale e stabile rapporto di coniugio con i diritti e gli obblighi che ne discendono tra cui, in primis, l'effettiva convivenza tra i coniugi).
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) della Legge n. 91/1992, impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio - tra le altre - la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
Tra i reati ostativi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- furto;
- rapina;
- ricettazione;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 171 ter della Legge n. 633/1941;
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- uso di atto falso, laddove l'atto di cui si faccia utilizzo sia un atto pubblico;
- reati in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti).
Sempre a mente dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, si ricorda che gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano ESCLUSIVAMENTE per effetto della concessione della RIABILITAZIONE (e non per effetto di altre cause di estinzione del reato).
La disciplina sopra descritta si applica anche in caso di "patteggiamento " (i.e. applicazione della pena su richiesta delle parti) .
L'art. 4, comma 5 del decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020 ha ridotto da quarantotto a trentasei mesi il termine massimo di durata dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana.
Detta modifica varrà solamente per le istanze di cittadinanza presentate dopo la conversione in legge del medesimo decreto (20/12/2020).
A tutte le domande presentate fino a quella data continua ad applicarsi il termine di quarantotto mesi precedentemente introdotto dall'art. 14, comma 2 del decreto legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018.
Documenti richiesti per la cittadinanza per matrimonio
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale debitamente tradotto e legalizzato o copia conforme e/o l'attestazione di esatte generalità rilasciata dalle autorità diplomatico-consolari del paese di origine in Italia. I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre, in mancanza della certificazione di nascita, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'apolide o rifugiato dovrà produrre la sentenza di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed una dichiarazione sostitutiva, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato (o in caso contrario di aver riportato) condanne penali e se ha procedimenti penali in corso nel paese di origine, scansionando tutto nello stesso file PDF. Per i richiedenti nati all'estero, ma residenti in Italia da prima dei 14 anni, è necessaria una dichiarazione sostitutiva unica nella quale attestino, sotto la propria responsabilità, se hanno riportato condanne penali e se hanno procedimenti penali in corso nel paese di origine e che sono residenti legalmente in Italia da prima del compimento dei 14 anni.
AI FINI DI UNA CORRETTTA LEGALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI NASCITA E PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DEI PAESI TERZI DI RESIDENZA, SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO AL LINK DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONTENENTE LA SUPERTABELLA RELATIVA ALLE LEGALIZZAZIONI ( vedi allegato)
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 € , (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"
- Una marca da bollo da 16 euro.
Si informa l'utenza che, con legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), è stato convertito in Legge il c.d. D.L. sicurezza (D.L. n. 113/2018). La legge in questione, oltre a confermare le innovazioni in materia di cittadinanza italiana introdotte con il "DL sicurezza", ha introdotto nuove disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, a decorrere dal 04 dicembre 2018, tra la documentazione richiesta a pena di inammissibilità, dovrà essere contenuto l'accordo di integrazione, oppure il titolo di studio, rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R.; oppure apposita certificazione attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER-Quadro Europeo Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue, da farsi presso gli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.
Con decorrenza dal 16 febbraio 2019, trova applicazione il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (di seguito indicato come "Regolamento"): pertanto, tutti i certificati riguardanti l'assenza di precedenti penali (di seguito indicato come "Certificato penale"), rilasciati a un cittadino dell'Unione europea dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza e presentati nell'Unione europea a partire dal 16 febbraio 2019, sono esenti dalla formalità dell'Apostille (art. 2, comma 1, del Regolamento). Tale esenzione dall'Apostille si estende anche alla traduzione in italiano, purché sia stata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata (art. 6, comma 2, del Regolamento); infine, la traduzione non può essere richiesta se il Certificato penale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento) o se il Certificato penale è accompagnato da un modulo standard multilingue (art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento). Ulteriori dettagli sono disponibili nell'apposita guida generale (Supertabella).
Qualora non venisse utilizzato il modulo previsto dal regolamento Europeo 1191/2016, i certificati penali dovranno essere legalizzati secondo le norme riportate nell'apposita guida generale (Supertabella).