Istanza d'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori

COME FARE: Istanza di iscrizione nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

(art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016)

Presso la “Struttura di Missione” per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia (art. 30 decreto legge 17 ottobre 2016, n.189) è tenuto l'elenco denominato “Anagrafe antimafia degli esecutori”.

Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del "cratere" devono essere iscritti, a domanda, nel predetto elenco, successivamente all'espletamento con esito liberatorio delle verifiche di cui gli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto.

Per l’inoltro della richiesta è stata predisposta una specifica Piattaforma informatica che consente di caricare on-line il modulo di domanda di iscrizione indirizzato alla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno.


Pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2017, le domande di iscrizione “all’Anagrafe” non dovranno essere più trasmesse all’indirizzo PEC della Struttura di Missione, bensì caricate esclusivamente nell’apposita maschera accessibile all’indirizzo web “ anagrafe.sisma2016.gov.it ” corrispondente alla citata Piattaforma informatica.

NORMATIVA 
• D.l n.189 del 17/10/2016 
• Ord. Commissario straordinario n.4 del 17/11/2016 (pubbl. G.U. n. 278 DEL 28/11/2016)

Modulistica

Normativa

Comunicazioni

La Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia

 

UBICAZIONE DELL'UFFICIO: Piazza della Prefettura, piano secondo, stanza n.29 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA : antimafia.prefce@pec.interno.it

 

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 , inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio , tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (società).

 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

  • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3- bis c.p.p.

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
  4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  7. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
  8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);
  9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
  10. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
  • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00;
  • Forniture e servizi: inferiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, COMMA 3 DEL D. LGS. 159/2011):

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

 

Non si darà corso alle richieste erroneamente presentate.

 

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87.1 D. Lgs. 159/2011)

 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs.vo n.153/2014 recante "ulteriori disposizioni integrative e correttive al D.Lg.vo 159/2011, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove discipline in materia di documentazione antimafia a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi hanno sede legale , ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello stato per le società di cui all'art.2508 del codice civile.

 

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011):

 

Istanza di rilascio comunicazione antimafia (art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011)

 

Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede legale la società o residenza per le ditte o imprese individuali) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1). La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. 159/2011.

 

Autocertificazione(art.89D. Lgs.159/2011)

 

La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art 89 del D. Lgs. 159/2011 (vedi modello 2).

In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 in quanto le previsioni dell'art.89 consentono all'operatore economico interessato di autocertificare, con le forme stabilite dall'art.38 del D.P.R. n.445/2000, l'assenza delle cause ostative ex art.67 nei seguenti casi, allorquando non è prescritto il rilascio dell'informazione antimafia:

  • Contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture dichiarati urgenti;
  • Provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
  • Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione della SCIA;
  • Attività private sottoposte al regime del silenzio assenso di cui alla tabella C ammessa al D.P.R. n.300/1992.

Nei casi appena elencati l'autocertificazione costituisce la modalità ordinaria di attestazione dei requisiti morali in discorso; resta fermo che le Amministrazioni destinatarie possono attivare ex post idonee forme di controllo che, secondo quanto previsto dall'art.71 del citato D.P.R. n.445/2000, possono essere attivate anche a campione, oltre che, naturalmente, in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle auto attestazioni.

 

Le eventuali richieste di controllo delle autocertificazioni ex art. 89 del Codice antimafia inoltrate alle Prefetture costituiscono richiesta di rilascio della comunicazione antimafia.

 

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione .

Dirigente dell'Area: Dott. Gaia Peirce

Tel.0823/429111

Email: gaia.peirce@interno.it

 

 

Responsabili del procedimento/addetti:

Dott.ssa CARMELINA VARGAS - email:  carmelina.vargas@interno.it

Sig.ra ANNA APREA - email: anna.aprea@interno.it

Sig. CARLO GENTILE - email: carlo.gentile@interno.it

 

 Tel.0823/429318

  Orari di ricevimento: 

   Martedì dalle 09:00 alle 12:30 

   Giovedì dalle 09:00 alle 12:30 

Informazioni

La Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia

 

UBICAZIONE DELL'UFFICIO: Piazza della Prefettura, piano secondo, stanza n.29

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: antimafia.prefce@pec.interno.it

 

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011 , inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006) acquisiscono d'ufficio , tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011)

 

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate .

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia

 

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

 

 

 

1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. 
In particolare:    

  • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;
  • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
  • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).

 

2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;

3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

 

  • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.000.000.00.
  • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

Gli Enti Locali sciolti ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L. devono acquisire l'informazione indipendentemente dal valore economico di contratti, concessioni, erogazioni nei cinque anni successivi allo scioglimento.

Gli Enti che hanno sottoscritto il protocollo di legalità con questa Prefettura dovranno chiedere l'informazione antimafia nei casi dallo stesso previsti.

 

 

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;

 

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.

 

Non si darà corso alle richieste erroneamente presentate

 

Competenza al rilascio della Informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)

L' informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi, etc....

 

Il duplice criterio della sede degli Enti Pubblici o della residenza o sede delle persone fisiche o società sarà applicabile soltanto quando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sarà operativa.

 

Nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia : in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2 della legge 241/90), questa Prefettura procederà ad istruire le sole istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell'intero territorio nazionale) per le sole società che hanno la sede legale nella provincia di Caserta.

 

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 D. Lgs. 159/2011.

Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia

 

L'Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella Provincia di Caserta) la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni (vedi modelli 2 e 3).

 

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata della documentazione suddetta, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011 (vedi modello 1).

 

Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione , salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 del D. Lgs. 159/2011).

Variazioni degli organi societari

I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l' obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai qual risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

 

  1. Modello richiesta di informazioni antimafia;
  2. Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:

 

  1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
  2. copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni riferite alle suddette società consorziate.

 

 

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 1 D. Lgs. 159/2011).

 

Le richieste dovranno essere inviate, preferibilmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza.prefce@pec.interno.it , in alternativa, al numero di fax 0823429503 o per posta ordinaria. 

 

  

 

 

 

 

Dirigente dell'Area: Dott.ssa Gaia Peirce

Email: gaia.peirce@interno.it

Tel.0823/429111

 

Responsabili del procedimento:

Dott.ssa ROSAMARIA MAGLIOCCA - email: rosamaria.magliocca@interno.it

 

Dott.ssa CARMELINA VARGAS - email: carmelina.vargas@interno.i t

addetti:

Sig. CARLO GENTILE - email: carlo.gentile@interno.it

Sig.ra ANNA APREA - email: anna.aprea@interno.it

 

 

Orari di ricevimento:

Martedì dalle 09:00 alle 12:30

Giovedì dalle 09:00 alle 12:30

White List

White List contro le infiltrazioni mafiose

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

Presso la Prefettura di Caserta è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013. 

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:


 


- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) 
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.


 


L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. 
 

 

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:

Sez. I      Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

Sez. II      Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

Sez. III    Noli a freddo di macchinari;

Sez. IV    Fornitura di ferro lavorato;

Sez. V      Noli a caldo;

Sez. VI    Autotrasporto per conto terzi;

Sez. VII   Guardiania dei cantieri;

Sez. VIII Servizi funerari e cimiteriali;

Sez. IX    Ristorazione, gestione delle mense e catering;

Sez. X     Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.   

PREFETTURA COMPETENTE 

La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. 
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c.. 
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione. 


PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE 

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Caserta specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i modelli allegati). 

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefce@pec.interno.it specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Caserta - Ufficio Antimafia - P.zza della Prefettura n. 3.


 


La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato. 

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (si vedano i modelli allegati). 

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. 



AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO 

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi (si vedano i modelli allegati).


 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI SCARICABILI IN CALCE

 

  • Dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  • Dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67del D.Leg. 6/9/2011 n. 159;
  • Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
  • Schema soggetti a controllo antimafia

 

 

Modello di presentazione dell'istanza: 

   - Impresa Individuale


 

   - Impresa organizzata in forma societaria o collettiva


 

   - Società estera con sede secondaria in Italia


 

   - Società costituita all'estero priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia


 

   


 

Modello comunicazione modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali

 


 

Modello comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa:

   - Impresa Individuale


 

   - Impresa organizzata in forma societaria o collettiva


 

   - Società estera con sede secondaria in italia


 

   - Società costituita all'estero priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia


 

 


 

Modello comunicazione cancellazione da elenco


 

 


 

Dirigente dell'Area: Dott.ssa Gaia Peirce


 

Email: gaia.peirce@interno.it


 

Tel.0823/429111


 

   


 

Responsabili del procedimento/addetti:


 

 


 

Dott.ssa CARMELINA VARGAS - email: carmelina.vargas@interno.it


 

Sig. CARLO GENTILE - email: carlo.gentile@interno.it


 

Sig.ra ANNA APREA - email: anna.aprea@interno.it

 

 

 


 

 


 

 Tel.0823/429318


 

Orari di ricevimento:


 

  •       Martedì dalle 09:00 alle 12:30
  •       Giovedì dalle 09:00 alle 12:30
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art.67_del_d.leg_._6.9.2011_n.159.pdf 35.91 KB
Ultimo aggiornamento
Giovedì 24 Ottobre 2024, ore 12:27