CITTADINANZA
AREA IV BIS
DIRIGENTE - Viceprefetto Aggiunto: Dott.ssa BUONOCORE Lucia Chiara
Addetto: Sig. Lasco Antonio - Signora Pina Cristofaro
Domicilio digitale : protocollo.prefce@pec.interno.it
Nelle comunicazioni indicare nell'oggetto numero istanza e codice identificativo pratica.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente alla PEC sopra indicata
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza della Prefettura, 4
I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di Martedi e Giovedi ai seguenti numeri:
0823429312
INFORMAZIONI PER PRESENTAZIONE DOMANDA :
Ministero Interno: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it
1) La domanda può essere presentata con Accesso al sistema informatizzato alla voce : CITTADINANZA dal seguente link:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online
2) La visualizzazione dello Stato della pratica è sempre consentita direttamente all'utente che ha presentato la domanda attraverso l'accesso all'applicativo CIttadinanza con le credenziali ( Utente e password) assegnate dal sistema dal seguente link:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online
3) per la presentazione della domanda on line è necessario attivare le credenziali SPID ( Sistema Pubblico di Identità digitale) al seguente link: https://www.spid.gov.it/
4) il pagamento dell'imposta di bollo, oltre all'acquisto diretto presso i gestori autorizzati e apposizione sulla domanda in originale, potrà essere effettuato anche accedendo sul sito dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ( Servizio@e.bollo ) al link:
5) per informazioni su Servizio@e.bollo : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/che-cose-cittadini
CITTADINANZA ITALIANA
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.
In base agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 è possibile individuare diverse tipologie di acquisto della cittadinanza da parte di cittadini stranieri.
1) CITTADINANZA ITALIANA CONFERITA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI ( art. 5 comma 1 l. 91/92) ( n. K/10 C____)
Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a con almeno due anni di residenza legale (intesa dalla decorrenza di iscrizione anagrafica in un Comune italiano) dopo la celebrazione del matrimonio, termine ridotto a un anno se dai coniugi sono nati o sono stati adottati figli (oppure con almeno tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero);
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica , secondo le istruzioni sopra indicate .
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.
CITTADINI STRANIERI RICONOSCIUTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- Potranno produrre Atto notorio formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
- o nome, cognome, luogo e data di nascita;
- o nome e cognome del padre;
- o nome e cognome da nubile della madre;
- o attestazione, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA ART. 9. 1 LEGGE 91/92
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
2) CITTADINANZA ITALIANA CONFERITA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. 9 comma 1 lettera F) ( n. K /10_____)
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- Figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.
Cosa fare :
La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica attraverso l'applicativo CIVES secondo le istruzioni sopra indicate.
CITTADINI STRANIERI RICONOSCIUTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- Potranno produrre Atto notorio formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
- o nome, cognome, luogo e data di nascita;
- o nome e cognome del padre;
- o nome e cognome da nubile della madre;
- o attestazione, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO (*)
La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza;
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha stabilito l'importo di 250 euro
Pagamento contributo :
-1) con bollettino di conto corrente postale a tre sezioni ; nel modello di pagamento vanno inseriti i dati ( nome cognome, data e luogo di nascita) del richiedente la cittadinanza(CAMPI DEL BOLLETTINO: ESEGUITO DA : ______nome e cognome richiedente la cittadinanza/ e RESIDENTE IN: luogo di residenza della persona che richiede la cittadinanza)
- 2) tramite bonifico presso istituto bancario indicando nella causale i dati (nome cognome, data e luogo di nascita) del richiedente la cittadinanza ( l'attestazione di pagamento deve essere inviata insieme alla domanda on line, inserendola nel sistema CIVES in formato pdf)
DOMICILIO DIGITALE ( ART. 8 Legge n. 241/90)
Le comunicazioni e l'invio di atti e documentazione riferite a pratiche di cittadinanza nonché le richieste di eventuali accessi agli atti, dovranno essere indirizzare alla Prefettura- U.T.G. di Caserta alla seguente casella: cittadinanza.prefce@pec.interno.it
Ulteriori riferimenti sono consultabili al seguente link:
https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
Si ricorda che entro il 30 settembre 2021 gli utenti interessati dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che lo riguardano
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 ( art. 1 , commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 ( art. 15) , che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
- Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012 , che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
- Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 ( art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso linkato all'inizio della pagina
- DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 (in G.U. 21/10/2020, n.261) ha disposto (con l' art. 4, comma 7) l'abrogazione del comma 2 dell' art. 14