Vademecum Manifestazioni ed eventi di Pubblico Spettacolo
L'obiettivo del presente vademecum, redatto da questa Prefettura con la collaborazione della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, consiste nel fornire uno strumento di consultazione per i soggetti coinvolti nell'organizzazione, nonché nel processo di governo e gestione di manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, con messa a punto delle più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.
Specifiche disposizioni, come noto, sono state impartite dal Ministero dell'Interno alla luce anche dei tragici eventi verificatisi a Torino, in Piazza San Carlo, che hanno posto in evidenza la necessità di innalzare il livello delle condizioni di sicurezza e di evitare situazioni di pericolo nello svolgimento degli eventi di pubblico spettacolo.
Si è inteso, così, assicurare, con una attenta individuazione dei caratteri degli eventi, la massima cornice di sicurezza sia in termini di security (salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica), che di safety (tutela dell'incolumità delle persone), nello svolgimento degli spettacoli e/o trattenimenti offerti al pubblico in edifici, ambienti e luoghi, posti anche all'aperto, dotati o privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché negli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.
Un glossario finale reca indicazioni sintetiche sulle principali definizioni d'uso.
L'istanza dell'Organizzatore
L'Organizzatore di spettacoli e intrattenimenti (sottoposti al regime autorizzatorio del Comune ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., laddove aventi finalità imprenditoriali) deve sempre preavvisare il Questore , anche ai sensi dall' art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle pubbliche riunioni, allegando una relazione descrittiva dell'evento, con indicazione delle misure organizzative adottande e una planimetria dell'area interessata dall'evento.
Per i pubblici spettacoli è necessario che l'Organizzatore si assicuri altresì la licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. , secondo cui " l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio ".
L'istanza andrà corredata con la documentazione necessaria, copia del preavviso inviato al Questore e la relazione specifica descrittiva dell'evento, con indicazione delle misure di sicurezza adottande.
Come indicato dalla circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno del 20 luglio 2017, n. 11991, considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione, è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione stimabile in almeno 20 giorni.
Progetto e relazione tecnica dell'evento
Il progetto e la relazione tecnica da allegare alla domanda volta ad ottenere la licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., da presentarsi da parte dell'Organizzatore al Comune ove ha sede il locale o l'impianto, deve contenere le seguenti indicazioni:
- il tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento programmato;
•- l'elenco della normativa vigente presa a riferimento nella progettazione;
•- elaborati grafici quotati, datati, firmati e timbrati in maniera leggibile dal professionista abilitato che li ha redatti e dal legale rappresentante dell'attività, contenenti: ◦- planimetria in scala adeguata riportante:
•- l'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono;
•- le separazioni e comunicazioni con altre attività;
•- gli accessi per mezzi di soccorso;
•- l'andamento planivolumetrico, sezioni e prospetti dell'edificio, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
•- le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
•- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo, quali elettrodotti, ferrovie, gasdotti etc., con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo; percorsi di avvicinamento dei mezzi di soccorso, con individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi; la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore; l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali; la posizione dell'interruttore generale di corrente.
•- l'eventuale sottoposizione dell'immobile o dell'area interessata a vincolo di tutela storico-artistica o paesaggistica; ◦- il parere rilasciato dalla Sovrintendenza ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili e le aree sottoposti a tutela.
- Relazione Tecnica
la relazione tecnica deve contenere la descrizione dei seguenti elementi:
•isolamento: caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti;
•vie di esodo: caratteristiche strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi), con indicazione specifica delle dimensioni;
•strutture: caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti orizzontali e verticali;
•materiali di arredo: caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.
Nella relazione devono essere, inoltre, fornire dettagliate informazioni relative a:
•calcolo della capienza del locale, elaborato sulla base delle norme vigenti in tema di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (considerando il volume del locale, il numero dei servizi igienici, i metri cubi d'aria garantiti dall'impianto);
•servizi igienici, con specifico riferimento a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236, relativamente al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
•impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, altezze delle prese d'aria e punti di espulsione;
•impianti di estinzione degli incendi;
•impianti elettrici;
La relazione tecnica dovrà consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.
Nella relazione dovranno essere rappresentate altresì, al fine di consentire una compiuta valutazione, le seguenti condizioni di sicurezza delle manifestazioni di pubblico spettacolo programmate:
•- piano di emergenza e di evacuazione , predisposto dall'Organizzatore dell'evento, con esatta indicazione: ◦del responsabile della gestione delle emergenze;
◦delle risorse umane e strumentali previste;
◦degli scenari di emergenza presi a riferimento;
◦dei sistemi e modalità di segnalazione e allarme;
◦dei comportamenti che devono essere assunti dal pubblico;
◦delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
◦delle misure previste con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza;
•- capienza delle aree di svolgimento dell'evento , per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, con la previsione di opportuni per gli sistemi di regolazione e monitoraggio degli accessi fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata; qualora siano indisponibili apparecchiature "conta-persone", ai fini della mitigazione del rischio, potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di stewarding (suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass".
•- sussistenza di percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico , che dovranno essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza;
•- suddivisione in settori dell'area di affollamento, con previsione di corridoi centrali e perimetrali per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;
•- piano di impiego, a cura dell'Organizzatore, di un adeguato numero di operatori appositamente formati , con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, assistenza al pubblico;
•- spazi di soccorso , raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
•- previsione dell' assistenza sanitaria , con individuazione delle aree di primo intervento; con riguardo alla componente sanitaria da coinvolgere, con richiesta, da parte dell'Organizzatore dell'evento alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente, di messa a disposizione delle necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione della manifestazione, dietro corresponsione dei relativi oneri economici, si segnala il decreto dirigenziale Regione Campania n. 77 del 19 aprile 2017, che ha recepito l'accordo siglato il 5 agosto 2014 tra il Ministro della Salute e le Regioni, che detta specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle manifestazioni e negli eventi programmati. Il documento attribuisce - in relazione a specifici caratteri delle pubbliche manifestazioni - precisi punteggi da riportare in una tabella per il calcolo da parte dello stesso Organizzatore dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento;
•- presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'Organizzatore o delle Autorità sulle vie di deflusso e comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.
La Commissione di Vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.m. 261/1996 e dell'art. 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, valuterà la presenza del servizio di vigilanza antincendio, svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, considerato che gli eventi caratterizzati da uno straordinario afflusso di pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio, determinato dalla propagazione di effetti di panico connessi al verificarsi di eventi non preventivabili di carattere antropico o naturale. Tale servizio di presidio fisico deve essere obbligatoriamente richiesto dall'organizzatore dell'evento, a titolo oneroso secondo le tariffe di cui al d.m. 2 marzo 2012, nell'entità stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su proposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Si evidenzia che il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate all'art. 4 citato, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.
La trasmissione degli atti alla Commissione di Vigilanza competente
Il Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che la Commissione Tecnica competente alla verifica menzionata dall'articolo 80 T.U.L.P.S. (" verificare ... la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio") è la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
La licenza del Sindaco non può essere rilasciata senza il previo parere delle Commissioni comunali e provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 80 T.U.L.P.S. interessare la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente.
L'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha novellato il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., modificando gli artt. 141 e 142 e introducendo un articolo 141 bis, così prevedendo l'istituzione di una Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che si affianca alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
Le funzioni delle Commissioni di Vigilanza
Le funzioni delle due Commissioni sono le medesime, esprimendo le stesse il parere necessario ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità) e verificando le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità), indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia a fini di igiene che di prevenzione degli infortuni.
La competenza delle Commissioni di Vigilanza
La competenza delle Commissioni è differenziata in base alla portata dell'impianto ove avrà luogo l'evento oggetto di valutazione. In particolare,
a) è competente la Commissione comunale per:
•- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori;
•- gli altri locali o gli impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori;
b) è competente la Commissione provinciale per:
- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute;
- quando la Commissione comunale non è istituita neanche in forma associata tra più Comuni;
c) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti indicati sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
Si segnala che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza comunale è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
La Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Il Sindaco con cadenza triennale nomina la Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Si segnala che, in un'ottica di economicità ed efficienza, le funzioni della Commissione comunale di Vigilanza possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata.
La Commissione comunale è composta:
•1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
•2) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
•3) dal Comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;
•4) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
•5) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
6) da un esperto in elettrotecnica.
Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Gli accessi della Commissione sono comunicati all'Organizzatore destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Il parere della Commissione è reso per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
La Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Il Prefetto, con cadenza triennale, nomina la Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nella seguente composizione:
•1) Prefetto o Viceprefetto con funzioni vicarie, in qualità di presidente;
•2) Questore o Vicequestore con funzioni vicarie o, quale delegato, un Ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio;
•3) Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l'impianto o suo delegato;
•4) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un medico dallo stesso delegato;
•5) Un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile o, quale delegato, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale;
•6) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
•7) un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Il parere della Commissione è reso per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
La deliberazione delle Commissioni di Vigilanza
Le Commissioni di Vigilanza sottopongono a vaglio critico le misure di sicurezza previste dall'Organizzatore, potendo chiederne una modifica o una implementazione.
La valutazione sarà effettuata in due distinte fasi:
1.Fase plenaria - Approvazione del progetto dell'allestimento.
2.Sopralluogo - Verifica sul posto dell'allestimento.
Come indicato dalla Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno del 20 luglio 2017, n. 11991, per le manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata, che possono avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi e che possono richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza (forze dell'ordine, ospedali, etc.) superiori ai livelli ordinari, può essere chiesta l'attivazione dei presidi propri del sistema di protezione civile , quali il Centro Operativo Comunale (COC), il Centro Operativo Misto (COM), il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), il Posto Medico Avanzato (PMA) e il Posto di Comando Avanzato (PCA).
La Commissione di Vigilanza, come anticipato, delibera altresì in merito all' entità del servizio di vigilanza antincendio , richiesto dall'Organizzatore e svolto dai Vigili del fuoco al ricorrere delle condizioni normativamente previste, in considerazione delle esigenze che si impongano all'attenzione.
La valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
Come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di elevata complessità e delicatezza ed emerga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o per la popolazione residente, derivante dalla tipologia di evento, dalle modalità di svolgimento dello stesso, dalla conformazione del luogo prescelto o dal prevedibile elevato afflusso di persone, così da richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e coordinato, il Sindaco o il Presidente della Commissione di Vigilanza informeranno la Prefettura U.T.G. competente, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.
La Prefettura sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, e in sede di Comitato potrà valutarsi l'opportunità di indicare alle Commissioni di Vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito safety in relazione alle individuate vulnerabilità, in modo da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di security.
A titolo esemplificativo, potrebbe essere realizzata una ricognizione e mappatura dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche al fine di procedere ad un collegamento con la sala operativa della Questura o potrebbero essere individuate aree di prefiltraggio, al fine di porre in essere controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, valutando del pari l'adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate.
Le " Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" , allegate alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, costituiscono un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle norme di sicurezza applicabili per le manifestazioni di pubblico spettacolo assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. e caratterizzate da rilevanti profili di complessità o problematicità.
La Commissione di Vigilanza, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento , dovrà verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite, la sussistenza dei previsti dispositivi di safety e assumerà le definitive determinazioni nel parere, ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte dell'autorità comunale.
Ulteriori indicazioni
Il Sindaco valuterà altresì l'adozione di ordinanze finalizzate al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine , che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.
Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 14 agosto 2018 sono state diffuse le indicazioni che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato in merito all'attivazione e all'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile (VOCP) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche.
Le citate indicazioni, muovendo dal disposto dell'art. 16 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), secondo cui " non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative ", chiariscono che l'impiego del VOPC nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, non potendo, di contra, tale impiego, in nessun caso, interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (non è consentito al VOPC lo svolgimento di attività di controllo, vigilanza e osservazione del territorio, servizi di polizia stradale e di regolazione del traffico veicolare).
In particolare, è precisato che il VOCP può intervenire secondo due distinte modalità:
•partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile: in tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli Organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile.
•partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile: la mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. In siffatta ipotesi, ai volontari potranno competere i benefici di cui agli articoli 39 e 40 citati.
Piccoli trattenimenti in pubblici esercizi
Una attenzione a parte meritano anche gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze, sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Sono stati, infatti, considerati esenti dalla disciplina prevista dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e dai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. Solo in tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.
Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad esempio con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.) appaiono applicabili le disposizioni del T.U.L.P.S. e quelle, connesse, del suo Regolamento di Esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad esempio, nei fine settimana) (Circolare M.I. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.2.2013). Analoghe considerazioni valgono anche per i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori.
GLOSSARIO
DEFINIZIONE DI LOCALE DI "PUBBLICO SPETTACOLO" . Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero: 1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno: a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive). 2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del d.m. 19.08.1996: a. teatri, b. cinematografi, c. cinema-teatri, d. auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento), e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, f. sale da ballo e discoteche, g. teatri tenda, h. circhi, i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo. 3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza; 4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo; 5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto); 6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero: a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci); c. aree libere per il ballo; d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.; 7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale; 8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.); 9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012); 11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.
LOCALI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO" . Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare: 1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a. accesso libero senza sovrapprezzo, b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti, c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.), d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale, e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*; * Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita." 2) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del d.m. 19.08.1996: a. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti, c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo, d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone, e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi); 3) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento; 4) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati; 5) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo; 6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 7) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; 8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private); 9) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone; 10) singole giostre dello spettacolo viaggiante o gruppi di attrazioni (è poco rilevante il numero) in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. •
MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI . Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.
SFILATE DI CARRI ALLEGORICI . Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:
- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ... (omissis);
- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del d.m. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel d.m. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del d.m. 22.02.1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco."
MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE . L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica. Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del d.m. 22.01.2008, n. 37. Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall'art. 141 lett. e), la Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione, qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200 . Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento. Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.
L'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 311/2001 e dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 222/2016, riporta " Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno" .
Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4.
L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.
La legge 7 ottobre 2013, n. 112, apportando modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, all'art 7 recita: "a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo »; b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo »".
Presso la Prefettura è istituita la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione, come prevede l' art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ( R.D. 6.5.1940, n. 635):
- esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità).
Dirigente dell'Area: Dott.re Biagio DEL PRETE
Email Dirigente Dell'Area: biagio.delprete@interno.it
Funzionari preposti: Dott. Eugenio RICCARDELLI
Email : eugenio.riccardelle@interno.it
Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza della Prefettura , 3 - secondo piano
P.E.C. dell'ufficio: elettorale.prefce@pec.interno.it
Telefono: 0823/429111
Competenze Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
L' art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, modificando gli artt. 141 e 142 del Regolamento R.D. 6.5.1940 n. 635, ha previsto le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in relazione a:
- locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;
- manifestazioni temporanee con affluenza di pubblico superiore alle 5000 persone.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, anche in relazione alle misure urgenti previste dal decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, gli orari di apertura al pubblico sono al momento sospesi.
Si invitano gli utenti che abbiano la necessità di chiedere informazioni sui procedimenti di proprio interesse ed eventuale rilascio di documenti, a contattare esclusivamente quest'Ufficio, ai seguenti indirizzi mail o P.E.C.:
mariarosaria.denicolais@interno.it
elettorale.prefce@pec.interno.it
Il ritiro di eventuali documenti, inoltre, potrà essere concordato con i Funzionari addetti dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti recapiti telefonici:
Dott. Luigi Guida: 0823-429349 - dott. ssa Carmela Lucchese: 0823/429366; oppure mediante centralino della Prefettura al numero 0823429111.
Chi può fare la richiesta
Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio.
Cosa fare
Il parere e la verifica vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità ( art. 80 T.U.L.P.S. ) e di esercizio ( art. 68 T.U.L.P.S. ), ove prevista. Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco, che provvederà ad inoltrarle alla competente Prefettura- U.T.G. , e devono contenere le seguenti indicazioni:
- Tipo di richiesta:
- a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:
- o nuova realizzazione;
- o variazione allo stato attuale;
- o adeguamento alle norme vigenti;
- o integrazione a precedente progetto;
- o attuazione di precedenti prescrizioni.
- b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.
- a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:
- Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U. , S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U. , S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).
- Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
- Nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- recapito telefonico.
- Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
- Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).
- Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.
Manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo
Alla Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 sono allegate le " Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità " che sostituiscono le " Linee guida ", allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28 luglio 2017, "quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza."
Per quanto riguarda le manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, nell'ottica del migliore confronto costruttivo si ritiene utile fornire alcune indicazioni.
Le richieste documentate di parere devono pervenire a questa Prefettura tramite l'Amministrazione Comunale competente per territorio almeno venti giorni prima dell'evento al fine di consentire la necessaria e ponderata valutazione degli aspetti connessi alla tutela dell'incolumità pubblica (Safety), nonché degli elementi rilevanti per la Security da sottoporre, eventualmente, agli organi competenti, ai sensi della citata circolare, nell'ottica condivisa della migliore organizzazione dell'evento in condizioni di sicurezza. Al riguardo, con l'istanza, dovranno essere forniti, tra l'altro, i seguenti elementi:
- capienza dell'area interessata dall'evento, ai fini della determinazione del massimo affollamento sostenibile, con la previsione del sistema di monitoraggio e rilevazione degli accessi e indicazione dei varchi;
- individuazione, possibilmente, dei percorsi separati di accesso e di deflusso, nonché delle uscite, chiaramente e facilmente identificabili;
- il progetto deve riportare l'indicazione delle risorse umane e strumentali previste, gli scenari di emergenza presi a riferimento, i sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme, i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili con l'illustrazione, inoltre, dei provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza. Il progetto deve, anche, comprendere il piano di emergenza, delineato in via generale e l'indicazione del responsabile della gestione delle emergenze e della "catena di comando";
- presenza di un numero adeguato di operatori di sicurezza idoneamente formati (steward), facilmente individuabili e con l'indicazione del coordinatore/responsabile;
- spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- spazi e servizi di supporto accessori;
- piano di emergenza ed urgenza sanitaria;
- eventuale regolamentazione per la limitazione di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- impianto di diffusione sonora e/o visiva per le comunicazioni relative alla dislocazione dei presidi assistenziali e di soccorso previsti nonché delle vie di esodo;
- Control Room in occasione di eventi con considerevole presenza di pubblico.
Si rammenta che, pur nella necessaria uniformità delle specifiche misure, occorre avere riguardo alla singola tipologia dell'evento, che di volta in volta discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, oltre che al dato numerico dei partecipanti, come, per esempio, dalla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione, nonché dalla tipologia della manifestazione (statica o dinamica).
Riferimenti normativi
- Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
- Art. 80 del T.U.L.P.S
- Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
- D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
- D.P.C.M. 12.3.1994 (Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo)
- D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
- Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
- Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
- Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- Decreto legge 30.9.1994 n. 562
- Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 06 Giugno 2005
- Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
- D.P.R. 24.7.1996 n. 503
- Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19 giugno 2017 "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety ."
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 20 luglio 2017 "Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative."
- Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28 luglio 2017 "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva."
- Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 protocollo n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" , le cui allegate linee guida sostituiscono le " Linee guida ", allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28 luglio 2017, "quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.
In allegato per l'iter procedurale.