A seguito di una violazione delle norme del Codice della Strada viene redatto il verbale di accertamento e/o contestazione che deve essere notificato immediatamente ovvero nei termini previsti dall' art. 201 C .d.S. sia al trasgressore che all'eventuale obbligato in solido (uno dei soggetti indicati all' art. 196 C .d.S. , generalmente il proprietario del veicolo se diverso dal conducente).
Il trasgressore e/o l'obbligato in solido può scegliere:
a) di pagare, se indicato, l'importo della sanzione in misura ridotta, con l'aggiunta delle spese di accertamento e notifica del verbale, se vi sono, nel termine di giorni 5 o 60 dalla contestazione/notificazione del verbale;
b) di richiedere la rateizzazione dell'importo, nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione, qualora la sanzione in misura ridotta superi euro 200,00 e vi siano i presupposti normativi e di fatto indicati dall' art. 202 bis del Codice della strada; (All.1)
c) di proporre ricorso al Prefetto, ai sensi dell' art. 203 e ss. del Codice della strada, nel termine di giorni 60 dalla contestazione/notificazione del verbale; (All. 2)
d) di proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione, ai sensi dell' art. 204bis codice della strada e dell' art. 7 del D. Lgs. 150/2011, nel termine di giorni 30 dalla contestazione/notificazione del verbale.
Per completezza si precisa che ci sono, poi, alcuni verbali per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta per i quali è necessario aspettare che la Prefettura stabilisca, con propria ordinanza ingiunzione, la sanzione pecuniaria principale ed applichi, se vi sono, le sanzioni accessorie previste dal Codice; tale provvedimento deve essere adottato e notificato nel termine prescrizionale quinquennale.
Il ricorso da proporre al Prefetto della Provincia della commessa violazione è un documento da redigere in forma scritta ed in carta libera con il quale il trasgressore (conducente) e/o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore), congiuntamente o disgiuntamente, individua/no i motivi di fatto e/o di diritto in base ai quali si ritiene illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale ricevuto. Il ricorso può essere presentato all'Ufficio o Comando cui appartiene l'Organo accertatore o inviato agli stessi con Raccomandata A/R o per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato secondo le modalità previste dall'ART. 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 Marzo 2005 N° 82.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato secondo le modalità previste dall'ART. 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 Marzo 2005 N° 82, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso può essere esperito anche solo nei confronti del verbale di applicazione di una sanzione accessoria quale, ad esempio, il verbale di fermo amministrativo (ex art. 214 C .d.S. ).
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alla documentazione allegata allo stesso.
Alcuni aspetti pratici da considerare: a) se si paga la sanzione in misura ridotta, non è possibile proporre ricorso al Prefetto; b) il ricorso al Prefetto è un rimedio giustiziale alternativo rispetto al ricorso al Giudice di Pace.
Ufficio competente:
Area III - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Ubicazione dell'Ufficio: Piano terra
Orari di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
P.E.C. : protocollo.prefce@pec.interno.it
Chi può presentare ricorso al Prefetto ai sensi dell' art. 203 C.d.S.
Il conducente (trasgressore) e/o il proprietario del veicolo (o uno degli altri soggetti di cui all' art. 196 C .d.S. ), al quale è stata contestata una violazione delle disposizioni del Codice della Strada, che ritiene ingiusto o errato l'accertamento (cd. "multa" o "contravvenzione").
Verbali cui è possibile proporre ricorso.
È possibile proporre ricorso al Prefetto avverso tutti i verbali "conciliabili" di accertamento per violazioni al Codice della Strada. In caso di ricorso, prima di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta è necessario attendere la decisione del Prefetto. Se si è provveduto al pagamento prima della presentazione del ricorso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Non è possibile, invece, ricorrere contro il cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato generalmente sul parabrezza dall'agente di polizia locale) in quanto è necessario aspettare la notifica del verbale: solo da quest'ultima data decorrono i termini (60 giorni) per la proposizione del ricorso al Prefetto.
Decisione del ricorso amministrativo
Il Prefetto dovrà decidere il ricorso, in base ai motivi addotti nello stesso e alla documentazione ivi allegata, nel termine perentorio di 180 giorni (se è stato presentato al Comando accertatore) ovvero in quello di 210 giorni (se è stato presentato direttamente al Prefetto). Tale termine è sospeso in caso di audizione ai sensi dell' art. 204, comma 1 ter, C.d.S. (significa che, dalla notifica dell'invito a presentarsi sino alla data di convocazione, non decorrono i termini sopra indicati).
Si precisa che, ai sensi dell' art. 204 C .d.S. , la notifica di tale provvedimento potrà essere effettuata nei 150 giorni successivi.
Per silenzio accoglimento, qualora il Prefetto scelga di non adottare il provvedimento nei termini indicati precedentemente (entro 180 giorni se il ricorso è stato presentato all'Organo accertatore ovvero entro 210 giorni se lo stesso è stato presentato direttamente al Prefetto, salvo sospensione degli stessi qualora sia stata richiesta l'audizione).
Rimedi contro l'ordinanza prefettizia
Ricevuta la notifica dell'ordinanza prefettizia l'interessato può (soluzioni alternative):
• pagare l'intero importo secondo le indicazioni in essa contenute, chiudendo così la vicenda contenziosa;
• chiedere la rateizzazione dell'importo della sanzione così come stabilita dal Prefetto, ai sensi dell' art. 26 della legge n. 689/1981. A tal fine si sottolinea che il disagio economico, presupposto di fatto per la concessione di detto beneficio, dovrà essere documentato dal richiedente.
• proporre ricorso avverso l'ordinanza, ai sensi del combinato disposto dell' art. 205 del C.d.S. e dell' art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 s.m.i., entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. In questo ricorso si possono riproporre gli stessi motivi non valutati fondati dal Prefetto e/o ulteriori motivi concernenti il provvedimento prefettizio (per esempio: adozione dell'ordinanza dopo i termini perentori, etc.).
Nota bene: si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o impugnando il verbale (quindi subito ed in alternativa al ricorso al Prefetto) oppure dopo la notifica della decisione dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione mentre nel secondo caso si contesta il decreto prefettizio.