Presso la Prefettura U.T.G. di Alessandria è istituita la c.d. "White List" prevista dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si tratta di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'iscrizione nell'elenco è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:

a) assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3 del codice antimafia.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 s.m.i.:

 

·         estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

·         confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

·         noli a freddo di macchinari;

·         fornitura di ferro lavorato;

·         noli a caldo;

·         autotrasporto per conto terzi;

·         guardiania ai cantieri;

·         servizi funerari e cimiteriali;

·         ristorazione, gestione delle mense e catering;

·         servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti; 


L'elenco è unico ed articolato in sezioni corrispondenti alle predette attività imprenditoriali che potranno essere aggiornate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale adottato secondo la procedura prevista dall'art. 1, comma 54, della L. 190/2012.

Eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o comunque non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma sono inammissibili e saranno immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990, come recentemente novellato dall'art. 1, comma 38, della Legge n. 190/2012.

Possono iscriversi all'elenco le imprese che hanno la propria residenza o sede legale nella provincia di Alessandria.

Per le imprese costituite all'estero la Prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

Per l'iscrizione è necessario presentare istanza alla Prefettura utilizzando gli appositi modelli (scaricabili), ed inviarli, corredati degli allegati necessari :

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (scaricabile),
- autocertificazione familiari conviventi (scaricabile) rese da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. 218/2012,
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. della Prefettura: protocollo.prefal@pec.interno.it .

L'iscrizione avviene a conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura.

Per le imprese iscritte nella "White List" non sarà necessario richiedere la documentazione antimafia per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza al Prefetto di Alessandria, specificando per quale, ovvero per quali attività nel caso di esercizio plurimo, tra quelle sopra indicate, richieda l'iscrizione.

Il Prefetto, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui all'artt. 67 e 84 co. 4 lett. a), b), c) e 91 c. 6 del "Codice antimafia", dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed aggiorna l'elenco pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

La validità dell'iscrizione ha la durata di un anno. Le società iscritte dovranno comunicare con almeno 30 gg. di anticipo rispetto alla scadenza, l'interesse a rimanere nell'elenco, con la possibilità di iscrizione anche per settori di attività ulteriori o diversi da quello/i per i quali sono iscritte.

La Prefettura, previa richiesta degli iscritti , verifica il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni ostative sopra indicate.

Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione ai sensi dell'art. 91 del Codice antimafia il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

E' fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco .

La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 10 Ottobre 2024, ore 20:50