• Legge 24/11/81 n.689
• D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
• Legge del 21 febbraio 2006 n. 49
La detenzione di sostanze stupefacenti anche solo per uso personale configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche.
Il procedimento amministrativo è avviato nella Prefettura della provincia di residenza del trasgressore a seguito del sequestro -da parte degli organi di Polizia- di sostanza presumibilmente stupefacente.
Se la persona al momento della segnalazione ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, l'organo accertatore procede, oltre che alla segnalazione al Prefetto, all'immediato ritiro della patente di guida per il periodo di 30 giorni (se la disponibilità si riferisce ad un ciclomotore vi è anche il fermo amministrativo per la stessa durata).
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta poi ad esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa; qualora venga confermata la natura stupefacente/psicotropa della predetta sostanza, e il quantitativo di principio attivo in essa contenuto non superi i limiti massimi sottoriportati, il procedimento prosegue il suo iter con la contestazione formale dell'illecito di cui all'art. 75.
Sostanza stupefacente | Limite max principio attivo |
Eroina | 250 mg |
Cocaina | 750 mg |
Cannabis | 500 mg |
Ecstasy | 750 mg |
Amfetamina | 500 mg |
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. della provincia di residenza, per un colloquio con l'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il colloquio ha le seguenti finalità:
1. aiutare l'interessato a riflettere sui propri atteggiamenti riguardo all'uso della sostanza, dal punto di vista della tutela della salute e del rispetto delle regole,
2. fornire informazioni sulla normativa che disciplina la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti;
3. informare il segnalato delle possibili conseguenze della sua condotta;
4. individuare il provvedimento più idoneo per prevenire ulteriori violazioni, anche in considerazioni delle esigenze di carattere personale, medico-sanitarie, familiari e lavorative del segnalato.
I provvedimenti che possono essere adottati, a seguito del colloquio, per definire il procedimento amministrativo instaurato nei confronti delle persone segnalate sono:
• l'invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti, applicabile -solo per la prima segnalazione, ed in situazioni di particolare tenuità- qualora ricorrano elementi tali da far presumere che il soggetto di asterrà per il futuro dal commettere gli stessi fatti.
• le sanzioni amministrative della sospensione (o divieto di conseguire) -per un periodo massimo di un anno- di uno o più dei seguenti documenti: patente; passaporto e validità per l'espatrio della carta d'identità; licenza di porto d'armi; permesso di soggiorno per motivi di turismo.
Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90, sopra elencate.
Inoltre, tutti i soggetti segnalati al Prefetto che risultino assuntori di sostanze stupefacenti vengono segnalati al Servizio Pubblico Tossicodipendenze (Ser.T.) competente per territorio, per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, che comunque ha carattere volontario.
La conclusione con esito positivo del predetto programma comporta la revoca della sanzione eventualmente applicata, se ancora in corso.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente (informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.). L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge.