L' Ufficio verifica le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti:
- in materia di armi , l'ufficio rilascia la licenza ai sensi dell' art. 28 T.U.L.P.S. , ovvero: "... per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere ... omissis ... per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento ... omissis ... nonché per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia ...";
- in materia di esplosivi , l'ufficio rilascia la licenza ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione, il deposito, la vendita ed il trasporto di materiale esplodente classificato nella I, II, III, IV e V categoria.
Il Prefetto della Provincia ove risiede il richiedente è competente in ordine al rilascio delle autorizzazioni in materia di armi e di esplosivi, nonché dell'attività volta all'abilitazione di specifiche professionalità operanti nel settore (fochini, pirotecnici, armieri).
TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA
1) Esame per l'accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito e la vendita di materiale esplodente e rilascio relativo attestato di idoneità ( art. 52 R.D. 18.06.1931 n. 773);
2) Esame per l'accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito e vendita di armi e rilascio relativo attestato di idoneità;
3) Esame per l'accertamento della capacità tecnica per svolgere l'attività di "fochino":
- ai sensi D.P.R. 19.03.1956 n. 302, art. 27 (brillamento mine)
- ai sensi R.D. 06.05.1940 n. 635, art. 101 (accensione fuochi artificiali) e conseguente rilascio certificato di idoneità
4) Accertamento idoneità dei locali da adibire a deposito permanente di materiale esplodente di I - IV e V categoria ( art. 47 R.D. 18.06.1931, n. 773);
5) Rilascio licenza di deposito permanente di esplosivi di I - IV - V categoria ( art. 47 R.D. 18.06.1931, n. 773);
6) Accertamento idoneità dei locali da adibire a fabbricazione o deposito di esplosivi di II e III categoria ( art. 91 R.D. 06.05.1940, n. 635);
7) Invio al Ministero dell'Interno della richiesta per il rilascio della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di II e III categoria ( art. 91 R.D. 06.05.1940, n. 635);
8) Accertamento idoneità dei locali da adibire a deposito e vendita di esplosivi di I - IV e V categoria ( art. 47 R.D. 18.06.1931, n. 773);
9) Rilascio licenza per il deposito e la vendita di esplosivi di I - IV e V categoria ( art. 47 R.D. 18.06.1931, n. 773; D. Lgs. 123/2015 "attuazione direttiva CE 2013/29/UE");
10) Rinnovo licenza per il deposito e la vendita di esplosivi di I - IV e V categoria;
11) Rilascio licenza trasporto esplosivi di I - IV - V categoria ( art. 47 R.D. 18.06.1931, n. 773) di II e III categoria (delega permanente del Ministero ai sensi della circ.n. 10245.12982(40)6 del 02.02.1983;
12) Rilascio licenza per esportare esplosivi di I - IV e V categoria ( art. 93 R.D. 06.05.1940, n. 635) di II e III categoria (delega permanente del Ministero ai sensi della circolare n. 10.245.12982(40)6 del 02.02.1983);
13) Invio al Ministero dell'Interno della richiesta per il rilascio della licenza di importazione di esplosivi, artifizi luminosi e fumogeni.
14) Importazione ed esportazione di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE
TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
I termini decorrono dalla data di ricezione dei documenti.
1) 2) e 3): 330 GG.
7): 180 GG.
9) 10) e 11): 90 GG.
12): 90 GG.
13): 90 GG.