Il Prefetto dispone la  sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto,di pattine e di animali), su richiesta degli organizzatori delle gare, previa acquisizione dell'autorizzazione alla manifestazione da parte della Provincia o del Comune competente.

All'istanza di sospensione della circolazione, da  presentare alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:

  1. autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente
  2. planimetria del percorso della gara sportiva 

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:24
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