Per le violazioni amministrative del Codice della Strada "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente , può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno , adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all' art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso" ( art. 218 comma 2 C.d.S. )
N.B. il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell' art. 223 del C.d.S. (ad esempio: artt. 186, 187, 189 ), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un sinistro stradale.
Il permesso di guida può essere concesso una sola volta.
Pertanto, il permesso di guida a fasce orarie è concedibile unicamente nel caso in cui la sospensione della patente si configuri quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria previste per gli illeciti amministrativi. Non è pertanto applicabile nei casi, ad esempio, di cui all' art. 186 2° lett. b) e c) del C.d.S.