- T.U.L.P.S.
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :
- i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia o per sospensione delle licenze ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.
- l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località.
- l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).
Chi può fare ricorso
Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto può:
- dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
- assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
- dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
- respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
- accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato
La decisione adottata viene notificata agli interessati.
Documentazione richiesta
- ricorso in bollo da EUR 16,00
- eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso