Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio , tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (società).

A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

 

I soggetti aventi sede ad Ascoli Piceno e provincia, indicati dall' art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Ascoli Piceno alla sezione Banca dati nazionale unica Antimafia.

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159).

  L'informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate .

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA ( art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011).

L'informazione antimafia è richiesta unicamente da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai suddetti soggetti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

DOVE FARE LA RICHIESTA ( art. 90 comma 2 lett. a) e b) D . Lgs. 159/2011).

L'informazione antimafia dovrà essere acquisita dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale. N.B. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. a) qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e gli esiti delle verifiche diano esito negativo (in caso contrario verrà adottata una informazione antimafia interdittiva);
  2. b) qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

- residenza le persone fisiche;

- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;

- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:

in materia di opere e lavori pubblici, la soglia comunitaria è di € 5.548.000,00, IVA esclusa;

in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 221.000,00, IVA esclusa;

in materia di servizi sociali di cui all' art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, la soglia comunitaria è di € 750.000,00 € IVA esclusa;

in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).

per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;

concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo , nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei;

per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

  • opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.548.000,00.
  • forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 443.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall' art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

in tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;

per i provvedimenti, gli atti ed i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;

per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 194 del Dlgs. N. 50/2016;

per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

per i rapporti fra privati;

per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall' art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.

VALIDITA'

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione ( art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario ( art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa , i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell' impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

I soggetti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011) .

 

PROCEDIMENTO DI RILASCIO

Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale,  quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all' art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della Banca dati nazionale.

L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all' art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE

 

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

I soggetti di cui all' art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall' art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:

la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;

la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;

la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Per "familiari conviventi": si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.

Per Consiglio di Amministrazione: si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.

Per componenti del collegio sindacale: si intendono i sindaci effettivi e supplenti.

L' art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del C.C. , sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto ( art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell' art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

Per procuratori generali e speciali: s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

I procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati al momento della presentazione della richiesta nel campo "note appalto" della Banca dati.

Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.

Nel caso di società fiduciarie o di trust i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al trustee

Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca dati, i dati anagrafici del fiduciante o del trustee dovranno essere inseriti selezionando il campo"gerente" della Banca dati.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi , la documentazione deve essere integrata con:

1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

2) copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;

3) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

Riferimenti normativi
  • Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  • Lgs. 15/11/2012, n. 218;  
  • D. Lgs. 13/10/2014 n. 153;    
  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 10 Aprile 2024, ore 10:10
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