L'investigatore privato titolare di istituto può chiedere, ai sensi dell'art.257 - bis del R.D. 06.05.1940, n.635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.), il rilascio di specifica licenza anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente e con vincolo di subordinazione l'attività di investigazione e ricerca.
La licenza rilasciata all'investigatore privato dipendente è in ogni caso subordinata alla permanenza in essere della licenza del titolare dell'istituto di investigazioni.

La licenza ha validità triennale.

Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere in possesso di licenza in qualità di titolare di istituto rilasciata ai sensi dell'art.134 Tulps. Il soggetto per il quale si richiede il rilascio della licenza come investigatore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti morali: l'investigatore privato dipendente deve possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 - quater del R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod. - Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.).


- Requisiti professionali: l'investigatore privato dipendente, ai sensi dell'allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269, deve:

a) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

b) aver svolto con profitto, per almeno un triennio, un periodo di pratica, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare di istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo, espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico - pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

d)
(in alternativa ai punti b e c) aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
 
E' fatta salva la possibilità per il titolare di istituto di avvalersi, previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art.259 del Regolamento e dell'art.5 del d.m. 269/2010, dell'opera di meri collaboratori cui affidare unicamente lo svolgimento di incarichi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione dell'attività curata dal titolare.
 

Documentazione da produrre:

a) istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00;
b) documentazione attestante la posizione di subordinazione del dipendente rispetto all'investigatore titolare;
c) autocertificazione del dipendente;
d) dichiarazione attestante il possesso, da parte del dipendente, dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell'allegato G del d.m. 269/2010

Riferimenti normativi

Artt.134, 135, 136, 137, 139 del R.D. 18.06.1931, n.773, e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.).
Artt.da257 a260 quater del R.D.06.05.1940, n.635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.);

d.m. 01.12.2010, n.269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi) e relativo vademecum operativo.

Ultimo aggiornamento
Martedì 16 Gennaio 2024, ore 12:22