Rateizzazione di ordinanze ingiunzioni emesse dalla Prefettura
Con riferimento alle sanzioni oggetto di depenalizzazione ai sensi della Legge 689/1981, del D. Lgs. 507/1999 o del D. Lgs. 8/2016 (ad es. art. 688 C.P., art. 316 ter C.P., art. 527 C.P., art. 26, 46 e 46ter della Legge 298/1974, art. 7 del D. Lgs. 322 del 1989, art. 174bis della Legge 633/1941...), nonché per le violazioni delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, coloro che versano in condizioni economiche disagiate possono chiedere che il pagamento della sanzione amministrativa comminata con ordinanza ingiunzione dal Prefetto, venga ripartito in un numero di rate mensili da 3 a 30, ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981.
A fini della presentazione dell'istanza l'obbligato potrà utilizzare il modello presente in questa pagina (Modello rateizzazione ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto), che dovrà recare in allegato copia del documento d'identità dell'interessato.
La rateizzazione può essere richiesta unicamente a seguito della notifica dell'ordinanza di ingiunzione della Prefettura.
La legge 689 del 1981 non contempla la possibilità di presentare un'istanza di concessione del pagamento rateizzato in relazione alla sanzione pecuniaria applicata con il verbale di contestazione.
Bisognerà quindi, allo stesso fine, attendere l'emissione dell'ordinanza con cui il Prefetto ingiunge il pagamento del verbale.
Ciascuna rata non può essere inferiore ad € 15,49.
In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Prefetto, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Sulla base delle stesse regole e modalità potrà essere presentata istanza di rateizzazione con riferimento a provvedimenti di liquidazione delle spese di trasporto e custodia di veicoli oggetto di sequestro/fermo amministrativo con affidamento al custode acquirente o ad altri custodi autorizzati, che siano stati emessi ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato non verrà applicato alcun interesse.
Precisazione per le sole sanzioni inerenti la violazione delle disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19:
ove venga presentata istanza di rateizzazione, l'importo sul quale verranno calcolate le rate nel caso di accoglimento della richiesta sarà una somma determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista dall'art. 16 della legge 689 del 1981. Non si potrà, quindi, ottenere la rateizzazione dell'importo "scontato" del 30% ai sensi dell'art. 202 del C.d.S.
Rateizzazione di verbali di contravvenzione per violazioni al C.d.S.
Devono essere presentate in Prefettura le richieste di rateizzazione dei verbali del Codice della Strada emessi da organi di accertamento statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) mentre le richieste di rateizzazione dei verbali emessi dalle Polizie locali (Città metropolitana, Unioni dei Comuni, municipali) devono essere presentate al Comando di appartenenza.
A fini della presentazione dell'istanza deve essere utilizzato il modello in allegato (Modello rateizzazione verbale contestazione violazione C.d.S.).
L'art. 202 bis del Codice della Strada ha previsto che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
La persona tenuta al pagamento non deve comunque avere un reddito imponibile (IRPEF) superiore a € 10.628,16, documentabile tramite presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi (o modello ISEE). In caso di familiari conviventi, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia e il limite suddetto di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare.
IMPORTANTE: L'importo da rateizzare è quello in misura ridotta per il pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Non può essere rateizzato l'importo con lo sconto del 30%, valido solo per pagamento in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla notifica.
Nel caso di accettazione della richiesta di rateazione, il pagamento verrà suddiviso in un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000, in un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000, e in un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.
Si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che attualmente è fissato nel 4,5% annuo.
In caso di sequestro del veicolo per la violazione dell'art. 193 del Codice della Strada, nel caso in cui il proprietario non provveda al ritiro presso un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio, fermo restando la possibilità di vendita del veicolo dopo 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della Prefettura di Asti, l'organo accertatore non procederà alla restituzione del veicolo fino al pagamento integrale della sanzione, ossia fino all'ultima rata prevista.
Chi fa la richiesta (entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione) rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204 bis.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Prefetto adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
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