Presso la Prefettura di Asti è istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List").
Tale elenco è previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere o autorizzare un contratto o un subcontratto di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge, sono tenute a consultare obbligatoriamente le White List per acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia.
Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, così come segue:
Sez. I Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
Sez. II Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
Sez. III Noli a freddo di macchinari
Sez. IV Fornitura di ferro lavorato
Sez. V Noli a caldo
Sez. VI Autotrasporti per conto di terzi
Sez. VII Guardiania dei cantieri
Sez. VIII Servizi funerari e cimiteriali
Sez. IX Ristorazione, gestione delle mense e catering
Sez. X Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
La procedura consiste nell'iscrizione che potrà essere richiesta dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, indicando i settori di attività, preferibilmente per via telematica attraverso il seguente indirizzo di P.E.C.: antimafia.prefat@pec.interno.it .
Sarà quindi compito della Prefettura rilasciare il relativo provvedimento di iscrizione dopo aver effettuato le relative verifiche, pubblicando successivamente l'avvenuta iscrizione nella "white list" sul proprio sito istituzionale.
Pertanto le "stazioni appaltanti" non dovranno più richiedere la certificazione antimafia per quelle imprese operanti nei settori suddetti, iscritte nella "white list".
L'iscrizione negli elenchi è volontaria e conserva efficacia per 12 mesi.
Chi può fare la richiesta
Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nella "white list" è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C.) ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lettera f).
Cosa fare
La domanda di iscrizione redatta utilizzando l'allegato modulo dovrà essere presentata - preferibilmente per via telematica - al seguente indirizzo di P.E.C.: antimafia.prefat@pec.interno.it, secondo le modalità di cui all' art. 65 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ripreso dall'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Il relativo modello dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a seconda che la stessa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva, indicando gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa ed i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura.
Deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile.
Per quanto riguarda invece le società costituite all'estero prive di sedi secondarie nel territorio dello Stato, le stesse possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva della visura camerale della società interessata (ovvero dichiarazione del legale rappresentante circa la composizione della compagine sociale - compreso l'indicazione degli assetti proprietari) e le dichiarazioni sostitutive di stato di famiglia redatte dai soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 riguardanti le generalità dei loro familiari conviventi (SOLO cognome, nome, data e luogo di nascita).
Si rammenta che l'impresa iscritta dovrà comunicare alla Prefettura competente, utilizzando l'allegato relativo, le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali, intervenuti successivamente all'ammissione alla "white list" nel termine di 30 giorni dal momento delle intervenute modifiche. L'inosservanza di tale adempimento determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio, previo preavviso ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/90.
Ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle "white list", l'operatore economico ha l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla prefettura competente (art. 5, comma 1), utilizzando l'allegato modulo.
Per consultare gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, vedere i files in allegato (Elenco imprese iscritte e Elenco imprese richiedenti l'iscrizione).
- Martedì dalle 09:00 alle 12:00
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