Il Prefetto autorizza ad effettuare scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, tutti coloro che, appartenenti ad imprese o a privati, ne facciano istanza.
L'autorizzazione va richiesta al Prefetto della provincia ove ha sede l'impresa/società ed ha una validità di 5 (cinque) anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata a domanda dell'interessato, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio.
All'istanza dovrà essere apposta la prescritta "marca da bollo" da € 16,00 (sedici); saranno inoltre necessarie tante ulteriori marche da bollo da € 16,00 (sedici), quanti sono i veicoli per i quali verrà richiesta l'autorizzazione.
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono specificati dagli artt. 2 e 3 del "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" - D.M. 18 luglio 1997, n. 3806 e s.m.i. (vedi link esterni).
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (art. 2 D.M. 18 luglio 1997)
L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza negli altri casi che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
- abbia raggiunto la maggiore età;
- l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla C.C.I.A.A., oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
- non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
- non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro la economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizioni dai pubblici uffici superiore a tre anni salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:
- referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito per un importo pari a € 77.468,53, aumentato di € 2.582,28 per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
- copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a € 4.000.000;
- possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome della impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria, ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati alla effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3) di cui al D.M. 18 luglio 1997, gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g4) del citato D.M., l'impresa autorizzata si può avvalere per lo svolgimento dell'attività di scorta di altro personale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di collaborazione.
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto (art. 3 D.M. 18 luglio 1997)
Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con i veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
Le imprese di cui al comma 1 fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno 3 autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati col patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno 2 dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.
Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.
La domanda da presentare alla prefettura (vedi modello allegato) dovrà riportare i seguenti dati:
- Indicare le persone (non meno di 6 se relativo all'art. 2 - comma 1 - lettera "g4)" del D.M. 18 luglio 1997; non meno di 2 se relativo all'art. 3 - comma 2 - del D.M. 18 luglio 1997) che effettueranno le scorte, in rispetto all'art. 5 del disciplinare in parola, allegando copia dei rispettivi contratti di lavoro dei dipendenti (trasportatori), con validità non inferiore ad 1 anno;
- Indicare le tipologie degli automezzi e le rispettive targhe (non meno di 5 veicoli se relativo all'art. 2 - comma 1 - lettera "g3)" del D.M. 18 luglio 1997; non meno di 3 se relativo all'art. 3 - comma 2 - del D.M. 18 luglio 1997), i quali saranno utilizzati in rispetto all'art. 7 del disciplinare in parola, allegando le fotocopie dei libretti di circolazione, dai quali dovrà risultare la regolarità delle prescritte revisioni periodiche;
- Allegare copia dell'iscrizione alla C.I.A.A. con il relativo NULLA-OSTA o, in alternativa, deposito e visura della Camera di Commercio (art. 2 - comma 1 - lettera "c)" del D.M. 18 luglio 1997);
- Allegare copie degli attestati di abilitazione rilasciati dal competente Compartimento di Polizia Stradale, per ciascun dipendente/trasportatore (art. 5 - commi 1, 2 e 3 del D.M. 18 luglio 1997);
- Dimostrazione della c.d. capacità finanziaria (art. 2 - comma 1 - lettera "g)" del D.M. 18 luglio 1997), il cui importo deve essere pari ad almeno € 77.468,53 + € 2.582,28 per ogni automezzo (art. 2 - comma 1 - lettera "g1)" del D.M. 18 luglio 1997);
- Copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a € 4.000.000 (art. 2 - comma 1 - lettera "g2)" del D.M. 18 luglio 1997).
Si ricorda che una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizio di scorta tecnica.
Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate alla Prefettura competente per il suo aggiornamento.
- Martedì dalle 09:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00
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