L'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari, tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.
È composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica ed è articolato sul territorio nazionale in sette collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo).
L’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62 ha attribuito al Prefetto la facoltà di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito nel 2009 su iniziativa della Banca d’Italia in attuazione della Legge sul risparmio, specifiche problematiche relative all’erogazione di servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la Banca interessata.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è avviata dal Prefetto che trasmette alla segreteria tecnica del Collegio competente a seconda del domicilio del cliente una segnalazione corredata da:
- istanza dell’interessato, in forma riservata, redatta secondo il modulo in allegato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
- invito del Prefetto alla Banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito del richiedente, entro 30 giorni ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
- risposta della Banca, contenente le proprie osservazioni anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
- relazione curata del Prefetto inviata alla Segreteria tecnica ABF del collegio competente, contestualmente anche all’interessato e alla Banca, contenente l’oggetto del ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all’ABF.
La segnalazione del Prefetto all’ABF potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest’ultima all’invito di cui al punto 2) entro il termine ivi menzionato.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la Banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto 3), il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della Banca e le trasmette alla Segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione, la Segreteria tecnica sottopone la segnalazione del Prefetto, con il fascicolo da essa formato, all’esame del Collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Gli interessati devono trasmettere l'istanza di cui al punto 1), utilizzando il modulo in allegato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefat@pec.interno.it.