Il crescente impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) ha reso necessario definire degli specifici criteri per l’utilizzo dello spazio aereo (in particolare quello nelle vicinanze degli aeroporti e negli spazi aerei controllati), allo scopo di semplificare le procedure di richiesta da parte degli operatori e di ottimizzare il processo di valutazione e di rilascio del nulla osta da parte dell’ENAC o dell’Aeronautica Militare. 

A tal fine con Circolari ATM-09 del 24/05/2019, ATM-03C del 28/01/2021 e ATM-09A del 24/03/2021 sono stati definiti i criteri e le procedure per l’utilizzo degli spazi aerei segregati e non segregati da parte degli APR. 

Le operazioni degli APR con massa operativa al decollo minore di 25 kg sono consentite senza riserva di spazio aereo se condotte: 

  1. al di fuori degli spazi aerei controllati, ad esclusione delle aree nelle vicinanze degli aeroporti indicate al successivo punto 2, fino ad un’altezza massima di 120 mt e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 mt dalla posizione dell’operatore APR; 
  2. nelle vicinanze degli aeroporti.

Le operazioni degli APR che non rientrano nelle ipotesi precedenti sono considerate operazioni "specializzate" e, pertanto, sono subordinate al rilascio del nulla osta per l'utilizzo dello spazio aereo da parte dell' ENAC - Direzione Aeroportuale competente per territorio oppure dell'Aeronautica Militare, a seconda dei casi. 

La competenza della Prefettura in materia di sorvoli degli APR attiene unicamente al rilascio del nulla osta per i soli aspetti inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica, nelle zone rientranti nell’area c.d. “no fly zone” individuate sul sito D-Flight. 

Al fine di consentire l’espletamento della prevista istruttoria, la richiesta di sorvolo, da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefat@pec.interno.it, deve pervenire attraverso il modello ATM 09 in bollo, almeno 10 giorni prima del previsto sorvolo, e deve contenere nel dettaglio le motivazioni delle riprese, il giorno e gli orari in cui si intende svolgere l’attività. 

Alla citata richiesta deve essere allegata la specifica autorizzazione, già rilasciata dall’ENAC. 

In ogni caso, non si può volare vicino agli aeroporti o ad altri droni, nelle aree protette se non autorizzati. È necessario, inoltre, mantenere una distanza di 50 metri da persone e proprietà e 150 metri da folle e aree edificate. 

È proibito il sorvolo di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone e il sorvolo di assembramenti di persone, cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo. 
 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Novembre 2024, ore 16:40
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