Competenze:

- Sistema San.A. - Sanzioni Amministrative: ricorsi al Prefetto avverso Verbali elevati per infrazioni al Codice della strada da tutti gli Organi accertatori statali e Polizie locali, con esclusione dei Verbali che prevedano la sanzione accessoria del sequestro del veicolo e/o il ritiro della patente;

 - rappresentanza e difesa dell'Amministrazione dinanzi ai Giudici di pace e rapporti istruttori all'Avvocatura dello Stato nei giudizi relativi alle materie di competenza;

 - iscrizione a ruolo esattoriale delle Ordinanze ingiuntive adottate dal Prefetto in caso di rigetto del Ricorso a Verbale elevato da Organi accertatori Statali (C.C., Polizia di Stato, G.d.F., Ispettorato del Lavoro, Polizia Penitenziaria, Capitanerie di porto, ANAS);

 - provvedimenti di discarico di Cartelle esattoriali relative a Verbali della Polizia Stradale, del CNAI - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria;

- alienazione di veicoli sottoposti a fermo amministrativo (v.allegato);

 - liquidazione spese da Sentenze Gdp relative al contenzioso di competenza;

 - autorizzazioni alle scorte tecniche per trasporti eccezionali.

L'OPPOSIZIONE A VERBALE

IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI PROPORRE RICORSO SIA AL PREFETTO CHE AL GIUDICE DI PACE;

Termini

Il Ricorso in opposizione al Verbale può essere proposto al Prefetto entro 60 giorni, oppure al Giudice di pace entro 30 giorni, decorrenti dalla contestazione immediata dell'infrazione effettuata su strada dall'Organo accertatore al conducente trasgressore o, in caso di contestazione differita, dalla data di notificazione del Verbale al proprietario del veicolo , c.d. "responsabile in solido"

Soggetto abilitato è il destinatario del verbale

Il Ricorso deve essere sottoscritto dal destinatario del Verbale:

  • in caso di contestazione immediata: i destinatari del Verbale sono il conducente trasgressore e il "responsabile in solido" proprietario del veicolo.

Il ricorso può essere proposto da ciascuno individualmente, escludendo l'altro destinatario, oppure sottoscritto da entrambi;

  • in caso di contestazione differita con notificazione del Verbale al "responsabile in solido" proprietario del veicolo, il destinatario del Verbale è esclusivamente il proprietario del veicolo che risulta iscritto al Pubblico Registro Automobilistico

RICORSO AL PREFETTO - art.203 Codice della strada, comma 1

Testo vedi fac-simile Mod.1 allegato

Il Ricorso, in carta semplice, deve recare i recapiti del Ricorrente (P.E.C., Mail, Telefono) e l'eventuale richiesta di audizione personale.

MODALITÀ DI INVIO:

(N.B. : NON PUO'ESSERE ACCETTATO SE INVIATO ALL'INDIRIZZO MAIL)

  • per Posta Elettronica Certificata a:  depenalizzazio.prefav@pec.interno.it ;
  • a mezzo Raccomandata A/R a: Prefettura diAvellino, Corso V. Emanuele II, 4 - 83100 - Avellino;
  • per il tramite dell'Organo accertatore

Sottoscrizione :

il Ricorrente in possesso di firma digitale e P.E.C. personale può inviare il ricorso firmato digitalmente via P.E.C.;

il Ricorrente in possesso di P.E.C. personale deve firmare il ricorso e inviarlo come allegato in formato pdf alla P.E.C.;

il Ricorso presentato tramite Studio Legale può essere firmato dal Legale Rappresentante munito di Procura del Ricorrente;

allegati specifici riferiti a:

  • Disabili: Copia Contrassegno rilasciato al Disabile; Copia del Documento di identità; Dichiarazione del Disabile che attesti la propria presenza sul veicolo nelle circostanze di luogo e tempo dell'infrazione contestata
  • Medici: Copia Tessera di iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici; Dichiarazione del paziente circa la visita effettuata dal Medico nelle circostanze di luogo e tempo dell'infrazione contestata; Copia del Documento d'identità del paziente

PROVVEDIMENTI   DEL   PREFETTO   A  SEGUITO   DI   RICORSO

Irricevibilità e Inammissibilità del Ricorso :

  • avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art.203 C.d.S.)
  • proposizione del Ricorso oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata su strada o dalla notificazione del Verbale a cura dell'Organo accertatore dell'infrazione (art.203 C.d.S.);
  • mancanza di sottoscrizione nelle forme consentite;
  • Ricorso proposto avverso il "preavviso di accertamento";
  • Ricorso proposto da soggetto non abilitato (v. sopra)

ATTENZIONE! Nei casi suindicati il ricorrente riceverà il provvedimento di irricevibilità o di inammissibilità e, qualora non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria rideterminata dall'Organo accertatore a seguito della decorrenza dei 60 giorni utili all'opposizione o al pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. - incorrerà nella procedura esecutiva con emissione di Cartella esattoriale da parte dello stesso Organo accertatore.

Accoglimento del Ricorso-Archiviazione-Silenzio-assenso

Nel caso in cui non venga notificato alcun atto al Ricorrente, il Ricorso proposto al Prefetto deve intendersi accolto.  Il provvedimento di formale archiviazione è rilevabile sul sito San.A. - Portale del Cittadino

Rigetto del Ricorso con Ordinanza ingiuntiva di pagamento

Nel caso in cui il Prefetto rigetti il ricorso ed emetta Ordinanza ingiuntiva di pagamento, l'importo della sanzione irrogata con Verbale opposto sarà maggiorato secondo criteri determinati dal Codice della strada.

Il mancato pagamento determina la procedura esecutiva esattoriale.

Avverso l'Ordinanza ingiuntiva può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

RINUNCIA AL RICORSO

Nei casi in cui il Ricorrente decida di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata con il Verbale già opposto, deve inviare a quest'Area III ter una comunicazione di rinuncia al Ricorso allegando l'attestato di avvenuto pagamento nei termini, 60 giorni per il "Pagamento in misura ridotta" ex art. 202, ovvero, se oltre i 60 giorni, l'importo maggiorato come indicato nel Verbale.

In mancanza di espressa rinuncia al Ricorso, l'intervenuto pagamento della sanzione a Verbale potrebbe non interrompere la procedura e, in caso di rigetto, determinare l'emissione dell'Ordinanza ingiuntiva con aggravio di spese.

In tal caso si rende necessario provvedere all'integrazione del pagamento per l'importo residuo presso l'Organo accertatore cui è demandata la riscossione dei proventi.

CARTELLE ESATTORIALI - Informazioni Discarico

Tutte le informazioni relative ai Verbali, riportati nella Cartella esattoriale sotto la voce "Dettaglio degli addebiti", devono essere richieste agli Organi accertatori che li hanno elevati.

I Verbali e gli estremi delle relative notifiche elevati dal CNAI - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni o dalla Polizia Stradale, possono essere richiesti alle Sezioni di Polizia Stradale prossime alla residenza del destinatario del Verbale, trasgressore e/o proprietario del veicolo.

Accertati vizi relativi ai Verbali presupposto della Cartella esattoriale, il trasgressore e/o il proprietario del veicolo può richiedere il provvedimento di discarico della Cartella direttamente all'Organo accertatore che trasmetterà alla Prefettura tutti gli atti utili alla decisione.

Le istanze di discarico devono pervenire alla Prefettura tramite P.E.C. o Raccomandata A/R e contenere i documenti a sostegno.

RISPOSTE A QUESITI RICORRENTI

  • Rateazione della sanzione pecuniaria irrogata con Verbale

L'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione immediata su strada o dalla data di notificazione del Verbale ed è alternativa alla proposizione del ricorso.

La procedura da seguire è descritta in dettaglio nell'art.202 bis del Codice della strada.

  • Rateazione della sanzione irrogata con Ordinanza ingiuntiva o a seguito di Sentenza di rigetto del Ricorso a Verbale emessa dal Giudice di pace.

Non è ammessa alcuna forma di rateazione. In caso di mancato pagamento nei termini, l'importo verrà iscritto a ruolo quale debito erariale con emissione di relativa Cartella esattoriale.

  • Vizi di notificazione dell'Ordinanza ingiuntiva di rigetto del Ricorso al Prefetto su Verbali della Polizia Locale di Roma Capitale o dei Comuni della Città Metropolitana.

Qualora l'Ordinanza ingiuntiva di rigetto del Ricorso presenti vizi di notificazione, il vizio deve essere segnalato all'Organo accertatore che ha provveduto alla notifica per le opportune verifiche.

In caso di accertato vizio, può essere proposto Ricorso al Giudice di pace.

  • Fermi amministrativi - riduzione del periodo fissato nel Verbale .

La durata del fermo amministrativo è stabilita dal Codice della strada che non consente possibilità di riduzione del periodo fissato con Verbale. La carta di circolazione, ritirata dall'Organo accertatore all'atto del fermo, sarà restituita dallo stesso a decorrenza del periodo.

  • Sospensione della circolazione del veicolo con ritiro della carta di circolazione

In tali fattispecie, testualmente indicate dal Codice della strada, l'Organo accertatore invia la Carta di circolazione alla Motorizzazione Civile che determina il periodo di sospensione e le modalità di restituzione del documento dandone comunicazione al proprietario del veicolo.

  • Sequestro del veicolo

Le attività amministrative e i provvedimenti relativi a Verbali che prevedano la sanzione accessoria del sequestro del veicolo sono di competenza dell'Area III di questa Prefettura.

Dirigente
Dott.ssa Elisabetta DE FELICE
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 10:42
Allegati
File
File
Allegato Dimensione
fac-simile_ricorso_al_prefetto-mod.1.doc 29 KB