RICHIEDENTI ASILO
Sono coloro che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno la cittadinanza o, nel caso degli apolidi, la  residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche.
Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando domanda di  protezione internazionale.

Il decreto legislativo n.251/2007, emanato in applicazione della normativa europea, ha introdotto  in aggiunta rispetto allo status di rifugiato per protezione internazionale anche lo   status per  protezione sussidiaria.

I  richiedenti possono scaricare on line la domanda e la Guida pratica per i richiedenti la protezione internazionale dal sito del Ministero dell'Interno nelle versioni tradotte in arabo, francese, inglese, spagnolo.

I RIFUGIATI  
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.

PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA  
Sono i cittadini stranieri che non possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, ma ne cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che a seguito del   ritorno nel paese di origine o per gli apolidi nel paese di  residenza abituale, correrebbero il rischio di subire un grave danno alla loro  vita ed alla loro incolumità.                                                          

COSA FARE
L'istanza può essere presentata al primo posto di Polizia di Frontiera al momento dell'arrivo in Italia ovvero  presso la Questura competente per il luogo di dimora.
                         
Riferimenti normativi:
Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25
Decreto legislativo 03/10/2008, n.159

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 11:08