Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione o di intimidazione anche ambientale.

VICEPREFETTO: Dott.ssa Maria Antonietta CAVA
Email: mariaantonietta.cava@interno.it

Dott.ssa Maria Antonietta Cava
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Antonietta Cava
Addetto: Dott. Giuseppe Stanco
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Corso Vittorio Emanuele Piano 1°-83100- Avellino
Email dell'ufficio:

Telefono:

Fax:

  • 0825798666 

MODALITA' DI RICHIESTA

A decorrere dal 20 giugno 2016 le istanze devono essere presentate tramite il " PORTALE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' ".

Per accedere, cliccare sulla scritta in grassetto e seguire le istruzioni.

Qualora l'Istante non sia in grado di utilizzare il portale e/o non intenda avvalersi di una associazione Antiracket e Antiusura, potrà rivolgersi a questa Prefettura.

La Dr.ssa Ercolino Maria Assunta, previo appuntamento telefonico (0825798406), il primo ed il terzo mercoledì del mese dalle ore 09:00 alle ore 12:00 svolgerà attività di ausilio.

COMPETENZA

L' istruttoria è di competenza del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto o si è verificato l'evento lesivo.

La concessione dell'elargizione è di competenza del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

SOGGETTI LEGITTIMATI - REQUISITI RICHIESTI

La richiesta può essere presentata :

  • dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
  • che siano vittime del reato di estorsione;
  • che non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive;
  • che abbiano denunciato gli autori del reato;
  • che abbiano assunto la veste di parte offesa;
  • che abbiano subito un danno;
  • che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 44/99.

La richiesta può, altresì, essere presentata :

1. Dagli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali :
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
b) subiscono, quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.  
2. Da soggetti, diversi da quelli sopra indicati che, in conseguenza dei delitti innanzi descritti, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. 
3. Se i soggetti sopra individuati, in conseguenza dei delitti per ciascuno di essi previsti, perdono la vita, la richiesta può essere presentata :
a) dal coniuge e dai figli; 
b) dai genitori; 
c) dai fratelli e dalle sorelle; 
d) dal convivente more uxorio e da soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a),b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di  120 (centoventi) giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità sopra illustrate.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, per i danni conseguenti ad intimidazione anche ambientale.

I predetti termini sono sospesi nell'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 5, della legge n. 44/99.

PROVVISIONALE

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 60/2014, l'interessato può indicare la somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale.

IMPORTO DELL'ELARGIZIONE

L'ammontare dell'elargizione varia in relazione alle singole fattispecie legislativamente previste.

CORRESPONSIONE E DESTINAZIONE DELL'ELARGIZIONE

L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.

Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di  idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

La prova deve essere fornita entro dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo. 

REVOCA DELL'ELARGIZIONE

La concessione dell'elargizione è revocata :

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
  3. se la condizione che la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione.

NOTE 

La normativa di riferimento, cui si rinvia per completezza, è la seguente :

  • Legge 23 febbraio 1999 n. 44 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";
  • D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 "Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 13:29