E' istituto presso questa Prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. white list), previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le Stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo , relativi alle attività elencate dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione della white list.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono solo quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 come modificato dalla Legge n. 40/2020, di seguito riportate:

Sezione I - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

Sezione II - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

Sezione III - Noli a freddo di macchinari;

Sezione IV - Fornitura di ferro lavorato;

Sezione V -  Noli a caldo;

Sezione VI - Autotrasporti per conto terzi;

Sezione VII - Guardiania ai cantieri;

Sezione VIII - Servizi funerari e cimiteriali;

Sezione IX - Ristorazione, gestione delle mense e catering;

Sezione X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e    transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione alla white list tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

 L'iscrizione è valida per  dodici mesi  dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

  PREFETTURA COMPETENTE

La Prefettura  competente è quella della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, occorre fare riferimento alla Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE operanti nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012

  - PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

  Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Belluno specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la seguente documentazione (vedi moduli allegati):

-  la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

-  le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica, ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, relative ai familiari conviventi;

- la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs.159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

L'istanza dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefbl@pec.interno.it  , specificando nell'oggetto " White List richiesta iscrizione" .

 La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla normativa, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

 Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

 In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente, entro 30 giorni , dal loro verificarsi, eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (ove previsto) ovvero modifiche nelle percentuali di partecipazione a società quotate nei mercati regolamentati: la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .

  - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

L'iscrizione ha validità annuale. Ai fini del rinnovo l'impresa interessata deve far pervenire alla Prefettura, almeno 30 giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , una propria dichiarazione attestante l'interesse alla permanenza nella white list, utilizzando l'apposito modello e relativi allegati. La Prefettura verifica il permanere dell'insussistenza nei suoi confronti delle condizioni ostative di cui agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. 159/2011.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.

 Qualora gli accertamenti disposti dalla Prefettura si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a darne conto mediante l'inserimento della voce "Aggiornamento in corso" nella sezione "White List - Elenco imprese iscritte".



ADEMPIMENTI PER LE STAZIONI APPALTANTI (indicate nell'art. 83 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)

Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le Stazioni Appaltanti (indicate nell'art. 83 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011) che intendono stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art.1 comma 53 della Legge 190/2012, devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle white list, indipendentemente dal loro valore.

In particolare, le Stazioni Appaltanti dovranno:

  1. accertarsi, mediante la consultazione delle white list pubblicate sul sito istituzionale della Prefettura territorialmente competente, che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione ovvero risulti già iscritta;
  2. per le imprese riportate nella lista "White list - Elenco Imprese richiedenti l'iscrizione " dare avvio all'iter contrattuale mediante la consultazione della B.D.N.A. - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - , così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata. Dal momento della consultazione della Banca dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia. Decorsi tali termini, le Stazioni Appaltanti saranno legittimate a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione;
  3. comunicare alla Prefettura territorialmente competente - gli estremi identificativi delle imprese riportate nella lista "White list - Elenco imprese iscritte" , in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione del predetto elenco.

Si informa, inoltre, che le stazioni appaltanti dovranno acquisire, ai sensi dell'art. 1 comma 52-bis della Legge 190/2012, tramite la consultazione delle white list pubblicate sui siti istituzionali delle Prefetture territorialmente competenti, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione.

CONTATTI

Dirigente : Dr. Gian Luca DA ROLD

Ufficio Antimafia

Tel. 0437/952428-433

Posta Certificata : protocollo.prefbl@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 11:46