Ufficio Competente:
Area III - Viale Buoncammino n. 3
Dirigente: Dott.ssa Emmanuela Usai (Viceprefetto Aggiunto)
Responsabile del procedimento/Addetto:
Dott.ssa Linda Sollai (Funzionario Economico Finanziario) - Tel. 070/6006.393
Sig.ra Elisabetta Murgia (Assistente Amministrativo) - Tel. 070/6006.320
Fax: 070/658838
Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefca@pec.interno.it
Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Al riguardo si ritiene di dover richiamare alcune norme che legittimano l'amministrazione alla formazione dei ruoli che originano da sanzioni al codice della strada tenendo presente che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S. , non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiestain solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell' art. 1292 del C.C. , cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata.in quanto il pagamento effettuato da uno degli obbligati libera l'altro.
Art. 203/3° comma Codice della Strada - Qualora nei termini previsti (60gg), non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento.
Art. 204 Codice della Strada - Qualora sia stata emessa l'Ordinanza ingiunzione del Prefetto e, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione amministrativa (30gg), il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art. 27 Legge 24/11/1981 n. 689 - Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza ingiunzione, l'Autorità che ha emesso il provvedimento, procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Tutto ciò per affermare che:
- Quando il trasgressore (e/o gli obbligati in solido) non provvedano a pagare la cifra indicata sul verbale entro il termine di sessanta giorni, sarà emessa una cartella esattoriale per un importo doppio, più le spese e più la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge 689/81 (10% al semestre)
- Quando è stata notificata un'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e l'intestatario non provvede al pagamento della somma ingiunta, a suo carico sarà emessa una cartella esattoriale per la medesima cifra, aumentata delle spese e della maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge 689/81 (10% al semestre)
Occorre sottolineare che per il Codice della Strada, dove il verbale debitamente notificato è già da solo titolo esecutivo, il mancato pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione della sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale, che viene esposta al trasgressore attraverso la notifica di una cartella esattoriale, redatta dal concessionario locale alla riscossione dei tributi, sulla base dei dati forniti dall'Ente creditore (PREFETTURA DI CAGLIARI).
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I ruoli esattoriali sono predisposti per la stampa delle cartelle di pagamento dalla Prefettura di Cagliari, per i verbali elevati da organi di Polizia Statale (indicati nella cartella come STR_CC_GDF ecc..) tenendo conto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estinguono nel termine di 5 anni, dalla notifica dell'atto che ha originato la cartella stessa, salvo i casi di interruzione regolate dal Codice Civile.
Per maggior chiarezza si evidenzia come nella cartella esattoriale vengono comunicate al contribuente le somme risultanti dal ruolo (elenco dei debitori) da pagare entro il termine di 60 gg. Dalla data di notifica della stessa, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Di norma la cartella è notificata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio del contribuente e nella stessa vengono riportati:
- I dati del concessionario;
- Il numero di cartella (un codice dal quale è possibile rilevare il numero della concessione, l'anno di emissione ed il progressivo) al riguardo si precisa che detto numero è lo stesso sia per il trasgressore che per l'obbligato in solido e che quest'ultimo avrà come elemento distintivo l'aggiunta, a tale numero, del codice identificativo"001" ;
- Il nominativo del trasgressore o obbligato in solido comprensivo di codice fiscale;
- La somma totale da pagare ed alcune informazioni legate al ritardo del pagamento (interessi di mora).
- In intestazione l'Ente Creditore (cui il trasgressore deve far riferimento per eventuali chiarimenti) ed il responsabile del procedimento;
- Il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati per voce (sanzione principale, maggiorazioni, spese di notifica);
- L'importo totale della cartella ed il tempo utile per pagare (60gg. tenendo conto che se il giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo);
- Dove e come pagare (in dettaglio le varie modalità previste, banca, poste, telefono, presso gli sportelli del concessionario);
- I dati identificativi della cartella (codici dei tributi, l'anno di riferimento, i progressivi di ruolo, gli estremi degli atti di verbalizzazione, ecc.);
- Alcune comunicazioni del concessionario circa le modalità informative e di pagamento semplificato.
Infine vengono riportati:
le Modalità per il ricorso ai sensi dell' art. 22 Legge n. 689/81, che dovrà essere proposto al Giudice di Pace del luogo ove la violazione è stata commessa, entro 30 giorni ,a pena di decadenza, decorrenti dalla data della notifica della cartella stessa.
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere, l'annullamento direttamente all'amministrazione che ha disposto il ruolo nei casi previsti o presentare ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria competente
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I soggetti che intende contestare la cartella di pagamento devono proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
Nei casi sottoelencati casi è possibile chiedere l'annullamento della cartella di pagamento direttamente all'Ente impositore (Prefettura di Cagliari):
- Veicolo venduto in data antecedente all'accertamento della violazione;
- Trasgressore deceduto;
- Veicolo compendio di furto;
- Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 giorni dalla contestazione o notifica);
- Verbale pagato oltre i 60gg (in questo caso si avrà un discarico parziale pari alla somma già pagata con un ricalcolo degli interessi dovuti;
- Prescrizione (cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale art. 28 l.689/81) che deve essere sempre richiesta dal contribuente per l'annullamento in quanto non è rilevabile d'ufficio;
- Pende un ricorso amministrativo avverso il verbale che ha originato la cartella (al riguardo si evidenzia che se trattasi di verbali elevati da organi di Polizia Municipale il discarico deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale che ha disposto il ruolo);
- mancata o non regolare notifica dell'atto che ha originato il ruolo
- altre motivazioni documentabili.
Si evidenzia come le istanze presentate direttamente a questa Prefettura non interrompano né i termini previsti per il ricorso al giudice di pace e non sospendono le procedure di competenza del concessionario.
Documentazione richiesta:
- 1. Domanda
- 2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
- Modello di domanda per annullamento cartella esattoriale