Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni):
L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa ( in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale , con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Ufficio Competente:
Area III - Viale Buoncammino n. 3
Dirigente: Dott.ssa Emmanuela Usai (Viceprefetto Aggiunto)
Responsabile del servizio
Indirizzi di posta elettronica
Annullamento o Ricorso:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.
Documentazione richiesta:
Domanda
Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
Riferimenti normativi:
D. L.vo 30.12.1999, n. 507;
Legge 15.12.1990, N. 386;
Legge 24.11.1981, n. 689.