Ufficio Competente:

Area IV - Viale Buoncammino n. 3 - Fax 070/651836

Dirigente : Dr.ssa Marina Notarrigo (Viceprefetto Aggiunto)

Responsabile procedimento/Addetto

Dott.ssa Silvia Angius (Funzionario Assistente Sociale) - Tel. 070/6006.353

Dott.ssa Adriana Corona (Funzionario Assistente Sociale) - Tel. 070/6006.368

Dott.ssa Alessandra Lo Piccolo (Funzionario Assistente Sociale) - Tel. 070/6006.369

Dott.ssa Rita Medda (Funzionario Assistente Sociale) - Tel. 070/6006.313

 

Orario di apertura al pubblico :

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

 

Indirizzo di posta elettronica: not.prefca@pec.interno.it

 

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

 

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo ove è stato commesso l'illecito amministrativo. Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

 

Competenze

A) Applicazione delle Sanzioni amministrative, previste per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Procedimento:

A1 - Gli Organi di Polizia segnalano al Prefetto della Provincia ove avvenuta la violazione la persona trovata in possesso, per uso personale, di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (art. 75 del D.P.R. 309/90);

A2 - Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, documenti o scritti difensivi al Prefetto;

A3 - Una volta ricevuti gli atti il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, provvede a convocare il trasgressore per l'effettuazione di un colloquio teso a comprendere le ragioni che hanno spinto il soggetto a fare uso di sostanze stupefacenti, nonché quello di individuare gli accorgimenti utili a prevenire ulteriori violazioni;

A4 - Con motivata istanza, il trasgressore può essere autorizzato dal Prefetto competente a svolgere il colloquio presso il N.O.T. della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza o domicilio.

Il procedimento avanti al Prefetto può essere definito:

a) - con ordinanza contenente formale invito a non fare più uso delle sostanze (ove sussistano elementi per ritenere che la persona si asterrà in futuro dal commettere fatti analoghi) qualora si tratti di sostanze di cui alle tabelle II e IV (comma 2);
b) - con ordinanza di applicazione di una delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 (Art. 75 D.P.R. 309/90) quali: sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da 2 a 4 mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope pesanti comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da 1 a 3 mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope leggere comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.

 

Avverso le ordinanze di invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti e di applicazione di una sanzione amministrativa deve ritenersi ammesso ricorso al Tribunale Ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica. Con l'ordinanza il Prefetto dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

c) - L'interessato può chiedere di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 del T.U. In tal caso, ove ne "ravvisi l'opportunità", il Prefetto dispone la sospensione del procedimento e invia l'interessato al Servizio pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.) per la predisposizione del programma.

In seguito a questo provvedimento, la prospettiva è duplice:

- l'interessato si presenta al servizio, concorda il programma e lo attua. In tal caso il Prefetto - informato dal servizio per le tossicodipendenze ai sensi dell'art. 123 - dispone, con ordinanza, l'archiviazione degli atti (comma 11);
- l'interessato non si presenta al servizio pubblico delle tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il Prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro; sulla base delle nuove intenzioni espresse, sarà valutata l'opportunità di mantenere la sospensiva sul procedimento a suo carico.
Qualora l'interessato non si presenti al colloquio, non intenda seguire il percorso terapeutico oppure lo interrompa più volte, si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto c).

Nei casi in cui non sia stato possibile classificare la sostanza stupefacente (perché non repertata), ma il soggetto ne dichiari l'uso, oppure se nei confronti dell'interessato sia stato redatto un referto medico attestante un intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (cosiddetta overdose) , il procedimento amministrativo non viene attivato (art. 75 D.P.R. 309/90).

Il soggetto verrà tuttavia segnalato, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 309/90, al competente Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. territorialmente competente.

Degli accertamenti e degli atti relativi alla violazione di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel succitato articolo, tenuto conto della tutela rinforzata del diritto alla riservatezza.

L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti relativi alla violazione di cui all' art. 75 D.P.R. 309/90 che riguardino esclusivamente la sua persona.

B) Promozione e collaborazione nella pianificazione di progetti nell'ambito degli interventi di prevenzione sulla tossicodipendenza:
(Art. 127, D.P.R. 309/90).

Normativa di riferimento:

  • D.P.R. 09/10/1990, n° 309 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Legge 24/11/1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Legge 241/90
  • Legge 18/02/1999, n° 45
Ultimo aggiornamento
Lunedì 4 Dicembre 2023, ore 15:22