Ufficio Competente:

Area III - Ufficio del Dirigente in posizione di Staff (ex Area III ter).

Sede: Cagliari, Viale Buoncammino n. 3.

Indirizzo di posta elettronica certifica dell'Ufficio: extrastradale.prefca@pec.interno.it

Dirigente :

Dott.ssa Emmanuela Usai (Viceprefetto Aggiunto)

Responsabile del procedimento/Addetto:

Dott.ssa Annamaria Guarracino (Funzionario economico finanziario).

tel. 070/6006.381

Oggetto del servizio

L'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive su strada (motoristiche, atletiche, ciclistiche e con animali o con veicoli a trazione animale) è rilasciata,  sulla base delle rispettive competenze territoriali individuata sulla base del percorso di gara,  dalla Provincia, per le gare che si svolgono nel territorio di più Comuni, ovvero dal Comune,  per le competizioni che si svolgono all'interno di un solo Centro.

Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, con specifica istanza cui devono essere allegati 1) il percorso di gara (con specifica individuazione delle strade che si intendono percorrere, delle chilometriche stradali e dei tempi di percorrenza previsti);  2) una planimetria del percorso di gara; 3) documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura assicurativa.

La regolamentazione della circolazione è disposta dal Prefetto nel caso di gare che interessano più Comuni, con apposita ordinanza di sospensione/chiusura temporanea del traffico, ovvero dal Comune per le manifestazioni che si svolgono nel centro abitato. 

Tenuto conto che l'autorizzazione è concessa previo  nulla osta  degli Enti proprietari delle strade e che la validità dell'autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporaneo della circolazione o eventualmente di chiusura della strada da parte del Prefetto, la medesima istanza corredata dalla planimetria del percorso dovrà essere  contestualmente trasmessa agli enti proprietari delle strade interessate ed alla Prefettura, per i profili di rispettiva competenza.

Per quanto attiene al le manifestazioni amatoriali, che non hanno necessità di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30.4.1992 n.285 , gli organizzatori hanno l'onere di informare preventivamente la Questura con l'indicazione della data e del luogo di svolgimento ai sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S. 

Nessuna autorizzazione è prevista per i cosiddetti "raduni" ciclistici, motoristici, motociclistici o automobilistici. È comunque opportuno darne avviso ai Comuni interessati.

Riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 
Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:24
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