Il ritiro della patente è previsto per i seguenti tipi di violazioni.
- Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
- Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)
- Guida con patente estera rilasciata da uno Stato appartenente alla U.E. o al S.E.E. che risiedono in Italia da oltre due anni (art. 136 bis C.d.S.)
Ufficio Competente:
Area III - Viale Buoncammino n. 3
Dirigente:
Dott.ssa Emmanuela Usai (Viceprefetto aggiunto)
Addetti:
Sig. Fabio Seu (Assistente Amministrativo ) - Tel. 070/6006394 - fabio.seu@interno.it
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA RILASCIATA DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente al'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.
Qualora, invece, la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035
Riferimenti normativi:
Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA RILASCIATA DA PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
I titolari di una patente europea, rilasciata da uno stato membro della Comunità Europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, che abbiano ottenuto la residenza in Italia da oltre due anni, hanno l'obbligo di convertire la stessa in patente europea rilasciata dall'Italia:
- qualora il documento di guida non riporti la data di scadenza della validità;
- qualora sia stato emesso un provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'art. 128 C.d.S.
La patente ritirata verrà inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la conversione o per la revisione.
Riferimenti normativi:
Nuovo Codice della Strada (artt.126 - 136)