Ufficio Competente:
Area I - P.zza Palazzo - 2° piano
Addetta al servizio:
Sig.ra Assunta Madau (Funzionario Amministrativo Contabile) Tel. 070/6006274
Indirizzi di posta elettronica
Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.
Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:
- allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
- in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
Chi può fare la richiesta
Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale appartenenti ad associazioni di solidarietà l'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
Requisiti per l'elargizione del fondo
- La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
- in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
- i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive
Condizioni per la concessione del fondo
La concessione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale
3) l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
4) L'art. 3 della legge n.44/1999, comma 1- bis - introdotto dall'alt. 2, comma 1, lett. a) punto 2) della legge n. 3/2012 - prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 4 della medesima legge n. 44/1999, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che lo stesso soggetto non abbia riportato condanne per i reati ivi elencati.
Tipologia del danno:
Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.
Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti ( coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Cosa fare
La domanda deve essere presentata attraverso il portale accessibile dal sito https://antiracketusura.interno.gov.it al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto nel termine di 120 giorni dalla data della denuncia dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.
Il portale delle domande permetterà al richiedente - avente diritto o suo delegato - di registrarsi on line, di preparare interattivamente la domanda con tutte le informazioni e i documenti necessari, inviandola telematicamente alla Prefettura competente e ricevendone una e-mail di conferma dal portale stesso. Il processo è quindi complessivamente guidato e aiuta il richiedente a produrre facilmente una domanda formalmente corretta e completa. Inoltre, una volta che la domanda sia stata inviata, il portale provvede a informare il richiedente sullo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata. Il richiedente può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70% .
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Le sospensioni e la proroga dei termini di cui all' art. 20 della legge n. 44/1999 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo conseguente all'attività estorsiva subita dall'istante. Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente ed informa il competente Procuratore della Repubblica.
Allo scopo di garantire lo snellimento degli adempimenti, si ritiene opportuno suggerire agli interessati di allegare alla richiesta di sospensione dei termini ex art. 20 copia dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà, prodotta presso la competente Prefettura
Non saranno accettate istanze presentate in modalità diversa .
Documentazione richiesta:
L'istanza deve contenere:
- le generalità dell'istante
- il tipo di beneficio richiesto
- la data di presentazione della denuncia
- la determinazione del danno
Revoca dell'elargizione:
La concessione dell'elargizione è revocata:
- se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
- se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
- se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
- ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)
Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno
Riferimenti normativi
- D.P.R. 60 19 febbraio 2014
- Legge 3 27 gennaio 2012
- Legge 23 febbraio 1999 n. 44 " Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"