Per le procedure relative al rilascio del Nulla Osta al lavoro, si fa presente che le interlocuzioni con l'utenza sono assicurate dall'invio, tramite il sistema informatico, di comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica indicati dai richiedenti nella domanda nel campo obbligatorio P.E.C., che costituiscono domicilio eletto del richiedente (art. 47 C.C.).
Tali comunicazioni sono altresì inserite e visibili dal richiedente nel Portale ALI.
GRADUATORIA E RILASCIO NULLA OSTA
Il sistema acquisisce altresì la ripartizione delle quote per modello di domanda e per ambito territoriale, grazie ad un collegamento con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e assicura un meccanismo di controllo del rispetto della trattazione delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione e del numero di quote assegnate.
In base alla normativa vigente (D.L. n. 73/2022), l'istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta al lavoro, si svolge nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Il nulla osta viene emesso automaticamente dal sistema informatico, al ricorrere delle seguenti condizioni:
1. emanazione, in base ai modelli di domanda, di entrambi i pareri positivi di ITL e Questura o solo del parere ITL;
2. decorso dei 30 giorni in assenza dei già menzionati pareri per i modelli di domanda C- stag, B2020, B-P.S., B (D.L. n. 73/2022).
PERTANTO LE ISTANZE RIENTRANTI NELLA GRADUATORIA DELLE QUOTE ASSEGNATE A QUESTA PROVINCIA RICEVERANNO AUTOMATICAMENTE IL RELATIVO NULLA OSTA.
Il nulla osta è visualizzabile accedendo al Portale ALI.
Il richiedente viene avvisato dell'avvenuto rilascio del nulla osta mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza.
PERTANTO NON E' PREVISTO IL RILASCIO PRESSO QUESTO SPORTELLO UNICO DEL NULLA OSTA CARTACEO.
Il documento di nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione alla conversione del nulla osta per i modelli VA, VB, LS/LS, LS2, Z e da una comunicazione ai sensi degli am. 44 comma 5 del D.L. n. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D. Lgs. n. 286/1998, ove ricorra la relativa procedura semplificata.
INOLTRO DELLA PRATICA ALL'AMBASCIATA O RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA CONSOLARE
Contestualmente all'invio del nulla osta, il sistema informatico trasmette la pratica al MAECI per il rilascio del visto di ingresso del lavoratore da parte delle competenti Rappresentanze diplomatiche.
Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore deve comunicare allo Sportello Unico, entro 8 giorni, la propria presenza in Italia ai fini della fissazione della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, unitamente al proprio datore di lavoro.
GESTIONE DELLE CORREZIONI DEI DATI ANAGRAFICI NULLA OSTA
In seguito al rilascio del nulla osta e contestuale invio in Ambasciata/Consolato, qualora dovessero risultare dati anagrafici errati del lavoratore, l'Ambasciata/Consolato provvederà alla correzione dei dati errati generando il ricircolo della pratica sul sistema SPI 2.0.
La pratica seguirà un nuovo iter di lavorazione e verrà generato un nuovo Nulla Osta contenente i dati anagrafici corretti.
Pertanto, questo Ufficio non può procedere alla correzione dei dati errati i quali devono essere segnalati a questo Sportello unicamente dall'Ambasciata/Consolato per il tramite dell'applicativo informatico SPI 2.0.