APERTURA AL PUBBLICO E MODALITÀ DI ACCESSO
Rimodulazione servizi al pubblico - emergenza contagio coronavirus covid-19
Si informano i sigg. utenti delle nuove modalità di accesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'ufficio sito in piazza Vanvitelli deputato ai procedimenti riguardanti il rilascio dei nullaosta al lavoro, al ricongiungimento familiare ed alla gestione delle sessioni test lingua italiana:
Il ricevimento del pubblico avverrà rigorosamente ed esclusivamente su appuntamento previa convocazione telefonica o inviata da quest'ufficio a mezzo e-mail.
L'accesso sarà consentito solo ai possessori di dispositivi di protezione individuale (mascherina facciale e guanti).
L'accesso allo sportello è consentito singolarmente su chiamata dal personale della Polizia di Stato, al quale l'utenza dovrà rivolgersi al momento dell'arrivo all'esterno dell'ingresso dell'ufficio.
I predetti appuntamenti saranno fissati dall'ufficio solo se la documentazione trasmessa risulta essere completa e comprovante i requisiti previsti per legge. Si precisa che le istanze relative ai procedimenti amministrativi e gli appuntamenti per la consegna della relativa documentazione in originale avverranno nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione telematica delle stesse. Per gli appuntamenti finalizzati alle richieste di rilascio del permesso di soggiorno per primo ingresso e sottoscrizione accordo integrazione occorre concordare un appuntamento.
Saranno, inoltre, fornite informazioni anche a mezzo e-mail pervenute al seguente indirizzo di posta elettronica: immigrazione.pref_caserta@interno.it
La verifica dello stato di avanzamento delle istanze potrà essere effettuato anche on-line al seguente portale informatico http://domanda.nullaostalavoro.interno.it
Si evidenzia che la documentazione riguardante le istanze di ricongiungimento familiare dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale informatico ali-spi.
COMPETENZE:
L'art. 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) ha istituito, in ogni Provincia e presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, uno Sportello Unico per l'Immigrazione. Lo Sportello Unico viene costituito in ogni provincia con decreto del Prefetto, che può individuare anche più unità operative di base; con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle sportello unico (art. 30 D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004). La struttura si compone di rappresentanti della Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, della Direzione Provinciale del Lavoro e della Questura, ed è intesa a garantire il coordinato espletamento di attività finora svolte separatamente e, nello specifico, quelle di seguito elencate:
a) il lavoro dei cittadini stranieri
- il procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati non comunitari (art. 22 co. 1 T.U.);
- la richiesta di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
- la richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all'estero nei casi, previsti dall'art. 27 co. 1 T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d'ingresso;
- la richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato riguardante docenti di scuole e università straniere operanti in Italia (l. 103/2002);
- la stipula di contratti di soggiorno;
- la richiesta di attestazione di sussistenza di quota e conversione di permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (v. art. 14 co. 6 D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004);
- la richiesta di attestazione di sussistenza di quota e conversione di permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 39 co. 9 D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004);
- la richiesta permesso di soggiorno (1° ingresso) motivo lavoro;
- la richiesta di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per i cittadini c.d. neocomunitari;
- la comunicazione licenziamento lavoratore straniero (art. 37 D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004)o variazioni del rapporto di lavoro.
La presentazione delle suddette richieste dovrà avvenire tramite compilazione dei moduli predisposti dal Ministero competente utilizzando i link di seguito:. http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/Immigrazione/Modulistica.htm http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/temi/immigrazione/sottotema005.html http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione/005_domanda_ prima_assunzione.html http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione
b) il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri
- la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare degli stranieri la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare (art. 29 co. 7 T.U., art. 6 D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004);
- la richiesta di nulla osta per l'ingresso dei familiari al seguito dello straniero;
- la richiesta di permesso di soggiorno (1° ingresso) motivo famiglia (art. 9 D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004).
Dal 10 aprile 2008 è partita la nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Pertanto a partire da questa data non saranno più accettate domande di ricongiungimento che non siano presentate via web tramite il sito : http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione /0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-Procedura_informatica_ricongiungimenti _familiari.html
c) Elenchi dei convocati per le sedute dei test di Italiano
Vedi ALLEGATI