Denominazione servizio – procedimento:

Assegni.

Area di competenza:

Area III – Staff 1 - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio (ex Area III-bis).

 

Addetti – Personale di riferimento: 

Dott. Giuseppe Di Marco, Assistente Amministrativo.

Dott.ssa Maria Grazia De Fino, Assistente Amministrativo.

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

U.R.P. e telefono.

Contatti:

Centralino: 095/257111.

Recapito telefonico diretto: 095/257415.

PEC dedicata: depassegni.prefct@pec.interno.it

Ubicazione dell’Ufficio:

Via A. Manzoni, n. 81, Catania. Piano II.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, per mancanza totale o parziale di fondi, integra illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie, a seconda della gravità della violazione (art. 1) o dell’importo dell’assegno (art. 2).

In particolare, le sanzioni pecuniarie variano a seconda dell’importo degli assegni, mentre le sanzioni accessorie si applicano sempre nella prima fattispecie (art. 1); viceversa nella seconda fattispecie (art. 2) si applicano se gli assegni superano un certo importo.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale, dell’istituto postale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha trenta giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni, una volta presentati gli atti, in caso di mancato accoglimento, emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e dispone una  sanzione accessoria.

Il verbale di contestazione della violazione accertata, integra un provvedimento di inizio del procedimento, deve essere emesso entro novanta dal ricevimento dell’informativa pervenuta tramite PEC, WIR (Convenzione con gli istituti), raccomandata postale. 

Per i soli assegni senza provvista (art. 2), la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autenticata da pubblico ufficiale in data anteriore alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni, ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto entro il prescritto termine.

Avverso il provvedimento del Prefetto (l’ordinanza-ingiunzione), che conclude il procedimento, è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, da parte dell’interessato, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria.

Chi può presentare l’istanza:

L’interessato.

Modalità di presentazione dell’istanza: 

L’istanza può essere presentata tramite:

Principali riferimenti normativi: 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 13:47
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