Denominazione servizio – procedimento: 

Cartelle esattoriali.

Area di competenza: 

Area III – Staff 2 - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio (ex Area III-ter).

Dirigente responsabile:

Dott.ssa Anna Paola Rizzo, Vice Prefetto Aggiunto.

Addetti – Personale di riferimento:

Dott. Salvatore Calì, Funzionario Amministrativo (numero tel. interno da definire).

Sig. Antonio Borzì Funzionario, Amministrativo (095/257558).

Dott.ssa Desiree Bellino, Assistente Amministrativo (n. tel. interno da definire).

Sig. Daniele Mauro, Assistente Amministrativo (n. tel. interno da definire).

Assistenti di Archivio:

Dott. Domenico Nicosia (095/257467).

Dott. Alessandro Gianiselli (095/257467).

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo telefonico).

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo telefonico).

Contatti:

PEC: protocollo.prefct@pec.interno.it

PEC dedicata: ricorsicds.prefct@interno.it

Ubicazione dell’Ufficio:

Via A. Manzoni, n. 81, Catania. Piano III.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni).

L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro).

Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del codice civile, cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Chi può presentare l’istanza:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Termine di presentazione dell’istanza: 

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

Documenti da allegare: 

  • domanda;
  • documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.

Modalità di presentazione dell’istanza: 

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.

In tale caso, il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. 

Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a euro 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.

Per cause di valore non superiore a euro 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 codice procedura civile).

Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Principali riferimenti normativi:

 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 27 Marzo 2024, ore 15:47
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