Denominazione servizio – procedimento: 

Concessione cittadinanza per matrimonio art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Area di competenza:

Area IV – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione.

 

Addetto – Personale di riferimento:

Dott.ssa Grazia Palermo, Assistente Amministrativo.

Recapito telefonico: 095/257535. 

Email: graziamaria.palermo@interno.it

Rapporti con l’utenza sono tenuti a mezzo mail - Contatti:

Previo appuntamento, presso l’URP.

Ubicazione dell’Ufficio:

Via A. Manzoni, n. 81, Catania, Piano IV.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. 

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni. 

Concessione della cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992). 

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. 

La richiesta può essere presentata se: 

  • se si risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
  • se si risiede all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.


Al momento della domanda, e fino all’adozione del decreto, non dovranno verificarsi le seguenti condizioni ostative:

  • scioglimento;
  • annullamento;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • separazione personale (intesa anche quale separazione di fatto considerato che, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia – ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6526/2007 – e dell’evidente ratio antielusiva sottesa anche alle modifiche apportate all’art. 5 della Legge n. 91/1992 dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 94/2009, il dato formale della celebrazione di un matrimonio non può tenere luogo dell’instaurazione in fatto di un reale e stabile rapporto di coniugio con i diritti e gli obblighi che ne discendono tra cui, in primis, l’effettiva convivenza tra i coniugi).

Chi può presentare l’istanza:

L’interessato, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Termini procedimentali:

Il termine per la definizione del procedimento è di 24 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.

Documenti da allegare:

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti: 

  • estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; 
  • certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; 
  • titolo di soggiorno o fotocopia del certificato attestante la regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea;   
  • eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide; 
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 (QCER). A dimostrazione di tale conoscenza, si può produrre:            1) un titolo di studio rilasciato da un istituto d'istruzione pubblico o parietario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione;                                                 2) una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dai predetti Ministeri: università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;                                           3) una certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori; 
  • ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00;
  • marca da bollo da euro 16,00.

Il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro e/o del contributo di 250,00 euro deve essere effettuato tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. 

Se il richiedente è un rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, è possibile presentare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti la posizione giudiziaria nel Paese di provenienza. 

Se al momento dell’invio dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, verrà rifiutata con l’indicazione dell’irregolarità. A seguito di tale rifiuto è possibile presentare una nuova domanda online, una volta superato l’elemento irregolare, riutilizzando documentazione non scaduta nonché contributo e marca da bollo già pagati. Tale rifiuto non è direttamente impugnabile, in quanto non è provvedimento amministrativo definitivo (v. C.d.S., n. 2322/2022). 

Modalità di presentazione dell’istanza:

L'invio della documentazione è esclusivamente telematico, tramite il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, al seguente link https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm.

Lo stato di avanzamento della pratica e le comunicazioni relative al procedimento amministrativo, possono essere consultatati in tempo reale in autonomia tramite accesso con SPID alla pratica. Tutte le comunicazioni, le richieste di informazioni e le trasmissioni di documenti a titolo di integrazione, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche, attraverso la posta elettronica comunicazione.cittadinanza.prefct@pec.interno.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/000000 o K10/C/000000). Coloro che intendono nominare un legale dovranno inserire nella sezione “Legale di Fiducia”, presente all’interno della propria pratica i dati dell’avvocato (nome, cognome, P.E.C.) 

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. 
Il decreto sarà notificato tramite sistema di notifica digitale SEND, ove attraverso un Avviso di Avvenuta Ricezione recapitato alla casella PEC indicata inizialmente, è presente il Codice univoco Identificativo della Notifica – IUN che servirà per scaricare i documenti e presentarli al comune per il giuramento.

Successivamente accedendo al Portale Servizi Cittadinanza (attraverso il seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) tramite SPID o CIE viene visualizzata una sezione denominata “Accesso Comune”, dedicata alla verifica dello IUN. All’interno della nuova sezione è visibile il titolo “Seleziona il comune presso il quale presti servizio”. I campi da compilare obbligatoriamente al fine della verifica sono: Provincia; Comune (presso il quale si presta servizio); IUN (rilevabile dall’Avviso di Avvenuta Ricezione). 

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, il richiedente deve prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.

Il rigetto della domanda è previsto: 

  • per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; 
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità. 

Gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano esclusivamente per effetto della concessione della riabilitazione (e non per effetto di altre cause di estinzione del reato).                                     

Ulteriori informazioni rilevanti: 

  • Direttiva del Ministro dell’Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai Prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio.

Principali riferimenti normativi: 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 15 Novembre 2024, ore 15:49