Addetto – Personale di riferimento:
Dott.ssa Carlotta De Leo, Funzionario Amministrativo.
Recapito telefonico: 095/257596.
Email: carlotta.deleo@interno.it
Rapporti con l’utenza sono tenuti a mezzo mail - Contatti:
Previo appuntamento, presso l’URP.
Ubicazione dell’Ufficio:
Via A. Manzoni, n. 81, Catania, Piano IV.
Descrizione servizio e disciplina di riferimento:
Concessione della cittadinanza per residenza (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
La richiesta può essere presentata dall’interessato se:
- nato in Italia e ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b);
- ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f);
- oltre al requisito della residenza, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art., convertito in L. 8/1990, confermati dall’art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico. Possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.
Chi può presentare l’istanza:
L’interessato, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Termini procedimentali:
Il termine per la definizione del procedimento è di 24 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Documenti da allegare:
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenuta del modello di domanda;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenuta del modello di domanda;
- titolo di soggiorno o fotocopia del certificato attestante la regolarità del soggiorno per i cittadini europei;
- eventuale certificato dello status di rifugiato o dello status di apolide;
- redditi percepiti negli ultimi tre anni (certificati da Certificazione Unica- Modello Unico- 730) per tutti è necessario produrre l'estratto Conto INPS;
- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 (QCER). A dimostrazione di tale conoscenza, si può produrre: 1) un titolo di studio rilasciato da un istituto d'istruzione pubblico o parietario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione; 2) una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dai predetti Ministeri: università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri; 3) una certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori;
- certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9, c.1, lett.a);
- sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);
- documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
- certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2);
- ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00.
- marca da bollo da euro 16,00.
Il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro e/o del contributo di 250,00 euro deve essere effettuato tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
Se il richiedente viene riconosciuto rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, è possibile presentare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti la posizione giudiziaria nel Paese di provenienza.
Se al momento dell’invio dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, verrà rifiutata con l’indicazione dell’irregolarità. A seguito di tale rifiuto è possibile presentare una nuova domanda online, una volta superato l’elemento irregolare, riutilizzando documentazione non scaduta nonché contributo e marca da bollo già pagati. Tale rifiuto non è direttamente impugnabile, in quanto non è provvedimento amministrativo definitivo (v. C.d.S., n. 2322/2022).
Modalità di presentazione dell’istanza:
L'invio della documentazione è esclusivamente telematico, tramite il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm.
Lo stato di avanzamento della pratica e le comunicazioni relative al procedimento amministrativo, possono essere consultatati in tempo reale in autonomia tramite accesso con SPID alla pratica. Tutte le comunicazioni, le richieste di informazioni e le trasmissioni di documenti a titolo di integrazione, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche, attraverso la posta elettronica comunicazione.cittadinanza.prefct@pec.interno.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/000000 o K10/C/000000). Coloro che intendono nominare un legale dovranno inserire nella sezione “Legale di Fiducia”, presente all’interno della propria pratica i dati dell’avvocato (nome, cognome, P.E.C.)
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato tramite sistema di notifica digitale SEND, ove attraverso un Avviso di Avvenuta Ricezione recapitato alla casella PEC indicata inizialmente, è presente il Codice univoco Identificativo della Notifica – IUN che servirà per scaricare i documenti e presentarli al comune per il giuramento.
Successivamente, accedendo al Portale Servizi Cittadinanza (attraverso il seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) tramite SPID o CIE viene visualizzata una sezione denominata “Accesso Comune”, dedicata alla verifica dello IUN. All’interno della nuova sezione è visibile il titolo “Seleziona il comune presso il quale presti servizio”. I campi da compilare obbligatoriamente al fine della verifica sono: Provincia; Comune (presso il quale si presta servizio); IUN (rilevabile dall’Avviso di Avvenuta Ricezione).
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, il richiedente è tenuto a prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
Casi di rigetto dell'istanza.
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione.
Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
Gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano esclusivamente per effetto della concessione della riabilitazione (e non per effetto di altre cause di estinzione del reato).
Ulteriori informazioni rilevanti:
- Direttiva del Ministro dell’Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai Prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio.
Principali riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
- Legge 15 luglio 2009 n. 94;
- D.Lg. 4 ottobre 2018, n. 113.