Denominazione servizio – procedimento: 

Droga. Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.).

Area di competenza:

Area IV – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione.

Capo Ufficio di Staff
Dott.ssa Rosaria GIUFFRE`
VICEPREFETTO

Addetto – Personale di riferimento:

Dott.ssa De Leo Carlotta, Funzionario Amministrativo. 

Recapito telefonico: 095/257596.

Email: carlotta.deleo@interno.it

Sig. Longo Saverio, Assistente Amministrativo. 

Recapito telefonico: 095/257504. 

Email: saverio.longo@interno.it

Funzionari Assistenti Sociali:

Dott.ssa Francesca Arnone. Recapito telefonico: 095/257572. Email: francesca.arnone@interno.it

Dott.ssa Pierangela Motta. Recapito telefonico: 095/257613. Email: pierangela.motta@interno.it

Dott.ssa Concetta Maria Pellizzeri. Recapito telefonico: 095/257568. Email: concettamaria.pellizzeri@interno.it

Dott.ssa Grazia Vecchio. Recapito telefonico: 095/257592. Email: grazia.vecchio@interno.it

Rapporti con l’utenza sono tenuti a mezzo mail - Contatti:

Previo appuntamento, presso l’URP.

Ubicazione dell’Ufficio:

Via A. Manzoni, n. 81, Catania, Piano IV.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

La detenzione per  uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti comporta la segnalazione al Prefetto della provincia del  luogo di residenza del trasgressore, con conseguente avvio di un procedimento amministrativo.

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative nei confronti dei  soggetti per i quali è stato accertato il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per la verifica della relativa quantità e  qualità, i cui risultati sono notificati all'interessato.

Nello svolgimento del procedimento il Prefetto è assistito dai funzionari assistenti sociali del Nucleo Operativo Tossicodipendenze (cd. N.O.T.) che effettuano il colloquio, convocando di persona il trasgressore.

Termine di presentazione dell’istanza: 

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Modalità di presentazione dell’istanza:

Al soggetto trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente per “uso personale” (per quantità al di sotto della soglia stabilita in apposite tabelle), l'organo di polizia accertatore contesta  la relativa violazione e procede all’applicazione di sanzioni amministrative.

Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, l'organo di polizia procede all'immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni, mentre nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica ed il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per trenta giorni.

Il procedimento amministrativo, rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale, è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di polizia.

La contestazione della violazione comporta la segnalazione al Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della Prefettura, cui segue l'analisi della sostanza e la convocazione del trasgressore. 

La convocazione al colloquio avviene con ordinanza del Prefetto, notificata all'interessato a mezzo raccomandata per atti giudiziari.

I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la potestà genitoriale.

La mancata  ingiustificata presentazione al colloquio, comporta l'automatica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Nel caso di impossibilità a presentarsi al colloquio e/o qualora si abbia la necessità di chiedere un differimento, è necessario contattare il N.O.T. e giustificare eventualmente l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura e la durata dell'impedimento.

In sede di colloquio, l'interessato può chiedere di sottoporsi a programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze della A.S.P. In tal caso, il Prefetto adotta apposita ordinanza con cui applica le sanzioni previste e, contestualmente, invita l'interessato a seguire il suddetto programma.

La positiva conclusione del programma terapeutico comporta l'immediata revoca delle sanzioni applicate dal Prefetto e la non applicazione, da parte del Questore, delle misure di sicurezza previste dall' art. 75-bis, D.P.R. 309/1990.

Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto recante:

  • l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacentisolo se si tratta di prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione;

oppure

  • l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Le sanzioni amministrative  prevedono, tra l’altro, la sospensione  della validità:

  • del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento valido per recarsi all'estero;
  • della licenza di porto d'armi di qualsiasi tipo;
  • del permesso di soggiorno per motivi di turismo, se il trasgressore è un cittadino extracomunitario;
  • della patente di guida. In tal caso, il Prefetto potrebbe richiedere  anche  la revisione della patente ex art. 128 del C.d.S., stabilendo l'obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale dell'A.S.L. per accertare la persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali necessari per guidare. 

Avverso il decreto prefettizio sanzionatorio è possibile fare ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento (che viene fatta sempre dalle Forze dell'Ordine).

Ulteriori informazioni rilevanti:

  • Circolare confisca e distruzione cumulativa sostanze stupefacenti;
  • Circolare segnalazione unificata alle analisi NOT;
  • Circolare su indirizzi mail dei segnalati e inoltro di tutta la corrispondenza online NOT;
  • Circolare su ritiro patente 30 gg - art. 75 NOT.

Principali riferimenti normativi: 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 15 Novembre 2024, ore 15:50