Denominazione servizio – procedimento:

Vittime di estorsione.

Area di competenza:

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale.

 

Capo Ufficio di Staff
Dott.ssa Ester LIBERTINI
VICEPREFETTO

Addetto – Personale di riferimento:

Dott.ssa Vanessa Aiosa, Funzionario Amministrativo.

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

Per appuntamento.

Contatti:

Email: prefettura.catania@interno.it

Centralino tel.: 095/257111.

Ubicazione dell’Ufficio:

Via Prefettura, n. 14, Catania, Piano I.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Per combattere efficacemente i fenomeni dell'estorsione e dell'usura è previsto un Fondo di solidarietà a beneficio delle vittime di tali delitti, disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (vittime di estorsione) e alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (vittime di usura).

Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60. 

La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19 della citata legge.

Chi può presentare l’istanza:

  • esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
  • appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive che subiscano un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività; oppure subiscano quali esercenti un' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera; oppure in caso di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione;
  • gli altri soggetti diversi da quelli di cui sopra (terzi danneggiati dall'evento lesivo), in conseguenza dei delitti citati, che subiscano lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento;
  • i superstiti della vittima (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e altri soggetti conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona).

Termine di presentazione dell’istanza:

La domanda deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia

I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

Documenti da allegare: 

  • in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario;
  • in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
  • in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell' attività;
  • in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta.

Modalità di presentazione dell’istanza: 

Le istanze sono presentate al Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.

Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione ai sensi delle Leggi 108/96 e 44/99 devono essere obbligatoriamente e unicamente presentate tramite la piattaforma digitale STEP, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente". 

L'elargizione è concessa a condizione che:

  • la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche dopo la presentazione della domanda;
  • la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
  • la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, nel caso di intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

L'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.

L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a euro 1.549.370,70. L'istante può altresì chiedere la concessione di una provvisionale fino alla misura massima del 70%.

La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19 della legge n. 44/99.

La concessione dell'elargizione è revocata:

  • se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte, entro 12 mesi dalla riscossione (ai terzi danneggiati non si applicano tali previsioni);
  • se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
  • se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al  decreto di concessione (ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni).

Ulteriori informazioni rilevanti:

Principali riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 15:15