Denominazione servizio – procedimento:

Vittime di usura.

Area di competenza:

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale.

 

Capo Ufficio di Staff
Dott.ssa Ester LIBERTINI
VICEPREFETTO

Addetto – Personale di riferimento:

Dott.ssa Vanessa Aiosa, Funzionario Amministrativo.

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

Per appuntamento.

Contatti:

Email: prefettura.catania@interno.it

Centralino tel.: 095/257111.

Ubicazione dell’Ufficio:

Via Prefettura, n. 14, Catania, Piano I.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Per combattere efficacemente il fenomeno usuraio, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.

Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra.

In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori,) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura.

Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

IL Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'Interno, provvede alla concessione di benefici economici alle vittime di tali delitti ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (vittime di estorsione) e alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (vittime di usura). 

Per le vittime di usura il Fondo di Solidarietà provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio, secondo le condizioni stabilite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii.

L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 14 della citata legge.

Chi può presentare l’istanza:

I soggetti che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o   comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino persone offese nel relativo procedimento penale.

I mutui non possono essere concessi in favore di soggetti:

  • condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
  • sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

L'imprenditore dichiarato fallito che intende accedere al Fondo, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento e posta la non imputabilità delle somme alla massa fallimentare, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della  giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno   di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Termine di presentazione dell’istanza:

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

Documenti da allegare:

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è disponibile nella piattaforma informatica di seguito indicata; nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza sarà quindi possibile allegare la documentazione richiesta.

Si sottolinea che l'istante dovrà anche produrre un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, che risponda alla finalità di reinserimento nella economia legale.

Modalità di presentazione dell’istanza:

Le istanze vanno presentate al Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.

Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione ai sensi delle Leggi 108/96 e 44/99 devono essere obbligatoriamente e unicamente presentate tramite la piattaforma digitale STEP, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel “Manuale utente”.

Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

  • se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
  • quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità a quanto previsto;
  • se sopravvengono le condizioni ostative stabilite dalla legge.

Ulteriori informazioni rilevanti:

Principali riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 15:16