Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (ai sensi dell'art. 75D.P.R. 309/90 e successive modifiche).
Se al momento dell'accertamento l'interessato ha la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di Polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore verrà ritirato anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo (ai sensi dell'art. 75 comma 3^ D.P.R.309/90).
Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di TRENTA GIORNI. Dal trentunesimo giorno in poi il trasgressore potrà recarsi presso l'Ufficio Sospensioni Patenti della Prefettura a ritirare i documenti sospesi.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo (detenzione di sostanze stupefacenti).
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive (trattandosi di procedimento amministrativo -e non penale- non è necessaria l'assistenza legale).
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento suddetto possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 6 del D.P.R. 309/90).
Dirigente dell'Area IV  Dott. Francesco D'ANGELO (Vice Prefetto )
Operatori: Roberta NEGRINO (funzionario Assistente Sociale), Mirco BAIOCCO (Assistente informatico), Maria Alessandra COPPOLINO (Assistente Informatico).
Orario di apertura al pubblico dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì e su appuntamento, via Roma n° 3 - Cuneo. 
Telefono 0171443416
Indirizzo di posta elettronica:  not.pref­­­­­_cuneo@interno.it


A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata tramite raccomandata RR, o tramite notifica da parte delle Forze dell'Ordine, presso il Nucleo Operativo Dipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. (di residenza o, previa delega, di domicilio) per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne, sono invitati al colloquio anche i genitori o gli esercenti la potestà, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti, sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, dissuasione, riabilitazione e/o recupero del soggetto.

In particolare, la consulenza è orientata a:
·         fornire al soggetto convocato informazioni sui danni connessi al mercato delle sostanze illecite;
·         favorire la consapevolezza dei rischi psicofisici derivanti dall'uso delle stesse;
·         incoraggiare scelte che promuovano stili di vita più sani;
·         orientare i soggetti alle strutture del territorio.

ITER DEL PROCEDIMENTO a carico del detentore di sostanze stupefacenti.
Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
1)     Nel caso di prima segnalazione e di particolare tenuità della violazione (hashish/marijuana, sostanze inserite in Tab. II - IV), se ricorrono i presupposti che il soggetto si astenga dal farne uso in futuro, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze (ammonizione), in luogo delle previste sanzioni.
2)     Negli altri casi (Tab. I - III o dalla seconda violazione in poi), l'art. 75 del D.P.R. 309/90 modificato prevede la sospensione dei seguenti documenti o divieto di conseguirli:
- carta d'identità ai fini della validità per espatrio, passaporto e porto d'armi, permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario => per un periodo da 1 a 3 mesi, se trattasi di sostanze leggere, ovvero da 2 mesi ad 1 anno per le altre sostanze;
- patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di motocicli => per un periodo da 1 mese sino ad 1 anno, a seconda delle sostanze sequestrate, inserite nelle tabelle (leggere o pesanti).
Nel corso del colloquio, ricorrendone i presupposti, l'interessato viene invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo/ informativo personalizzato in relazione alla proprie specifiche esigenze, predisposto dal Servizio pubblico per le Dipendenze competente per residenza (Ser.D) o da una struttura privata autorizzata. Nel caso in cui l'interessato si sia già sottoposto con esito positivo al programma di cui sopra, il Prefetto può adottare una sanzione attenuata.
Qualora il convocato intenda aderire ad un percorso personalizzato di presa in carico presso un Servizio autorizzato, verrà monitorato secondo quanto concordato tra i Servizi Dipendenze presso le AA.SS.LL. ed il NOT di questa Prefettura.
Nell'ipotesi di esito positivo del programma, anche in questo caso, verranno applicate sanzioni attenuate.
I programmi prevedono, generalmente, oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui di sostegno psico/sociale, se necessario interventi farmacologici e, nei casi che lo richiedano, anche l'inserimento presso strutture di reinserimento socio/occupazionale, o centri di orientamento/ascolto per i giovani, ovvero comunità terapeutiche.
La valutazione delle sanzioni da adottare nei confronti del singolo individuo, la loro durata, nonché la scelta nel merito della "particolare tenuità" sono conseguenti al colloquio presso l'Ufficio N.O.T.
Se il soggetto non si presenta al colloquio, e successivamente non fa pervenire documentata giustificazione, vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 (già sopra indicate).
E' compito del NOT favorire - comunque - l'accesso ai Servizi di prevenzione/cura delle A.SS.LL. (art. 121 D.P.R. 309/90) qualora venga a conoscenza del consumo di sostanze (a prescindere dalla detenzione), su segnalazione delle Forze dell'Ordine.
Tali Servizi provvederanno a invitare la persona a presentarsi presso i loro Uffici.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo (ai sensi dell'art.75 del D.P.R.309/90) a seguito delle segnalazioni pervenute al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine -riguardanti i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti- vengono trasmessi a fini statistici alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale sul monitoraggio della popolazione segnalata (informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di archiviazione, segnalazioni ai Servizi Dipendenze).

L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

Si allegano, per più dettagliate informazioni sull'iter del procedimento, i documenti scaricabili :

" VADEMECUM art. 75 " e " ATTIVITA' del N.O.T ."

Ultimo aggiornamento
Venerdì 16 Agosto 2024, ore 16:18
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