La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.                                            

(Art. 84, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

 

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

La documentazione antimafia può essere acquisita:

dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;

dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;

dai concessionari di lavori o di servizi pubblici e dai contraenti generali di cui all' art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

(Art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

 

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la comunicazione antimafia deve riferirsi:

  • quando si tratta di impresa individuale, al titolare e al direttore tecnico, ove previsto;
  • quando si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, al direttore tecnico, ove previsto, e a tutti i soggetti indicati al comma 2 dell’art. 85, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

DOVE FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, da parte dei soggetti debitamente autorizzati.

Competente al rilascio della documentazione antimafia è il prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi risiedono o hanno sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società costituite all'estero di cui all’art. 2508 del codice civile.                                                              Per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede                                                                                                                                                         

(Art. 87, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  

QUANDO FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. licenze, autorizzazioni di polizia o autorizzazione di commercio di competenza comunale
  2. iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  3. altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  4. contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 5.186.000,00 (IVA esclusa) per opere e lavori pubblici, € 207.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al comma 7 dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE come modificata dal Regolamento UE n.1336/2003:

- OPERE E LAVORI PUBBLICI: inferiore a € 5.186.000,00;

- FORNITURE E SERVIZI: inferiore a € 414.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

La documentazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.

 

QUANDO LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA NON è RICHIESTA

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:                                                                           

  1. per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui all’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;   
  2. per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  5. per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

VALIDITA'

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione.                  

(Art. 86, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)                                                                                                                            

 

I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, in data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia. 

(Art. 86, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).  

La comunicazione antimafia liberatoria può essere utilizzata e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

AUTOCERTIFICAZIONE

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Detta dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La predetta dichiarazione è resa anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

  • contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarate urgenti;
  • provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
  • attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
  • attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 e successive modificazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.                          

 

Dirigente:

Dirigente Area I

 

Responsabile del procedimento/addetto:  

Telefono: 0532 294445-0532 294498

Fax: 0532 294666  

 

Indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.preffe@pec.interno.it  

 


 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 8 Marzo 2024, ore 12:35