Funzioni del Prefetto in materia di patenti

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.).

 

Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi", art.128 C.d.S. "guida dopo dichiarazione di temporanea inidoneità a seguito di accertamento sanitario", art.224 C.d.S. "disposta dall'Autorità Giudiziaria con sentenza di condanna)

Responsabile del procedimento: Dirigente Area III
 

Addetti: Sig. Donà Paola

Telefono: 0532 294470

Indirizzo di posta elettronica: paola.dona@interno.it

 

Addetti: Sig. RIZZATI Emanuele

Telefono: 0532 294434

Indirizzo di posta elettronica: emanuele.rizzati@interno.it

 

Ubicazione dell'Ufficio: Corso Ercole I d'Este n.16/A

Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_ferrara@interno.it  

 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre rivolgersi al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) al fine di ottenere il rilascio di una nuova patente di guida.
  • Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al Giudice di Pace entro il termine di 60 giorni

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi", art. 128 C.d.S. "guida dopo dichiarazione di temporanea inidoneità a seguito di accertamento sanitario").

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
  • L'interessato non può conseguire una nuova patente (rivolgendosi al Dip.Trasp. Terrestri) se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).
  • La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
  • Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

REVOCA PER GUIDA CON PATENTE SOSPESA A CAUSA DI MANCATA SOTTOPOSIZIONE A REVISIONE TECNICA O MEDICA (art. 128 C.d.S.)

nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, a visita medica o esame di idoneità (art. 128, c.1 - 1 quater C.d:S.), è sempre disposta la sospensione della patente fino ad avvenuto superamento degli accertamenti con esito favorevole.

N.B. : La sospensione è automatica e decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento senza emissione di ulteriore provvedimento.

Chiunque circola durante detto ultimo periodo di ulteriore sospensione (contumacia) della patente conseguente alla mancata sottoposizione a revisione tecnica o medica, subisce la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente (rivolgendosi al Dip.Trasp. Terrestri) se non dopo che sia trascorso almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

 

Responsabile del procedimento: Dirigente Area III

 Addetti: Paola Donà

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 Telefoni: 0532 294470

 

Addetti: Sig. RIZZATI Emanuele

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RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana oppure inviata al Consolato di appartenenza.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

 https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera

Riferimenti normativi:

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126, 135 e 136)  
Sospensione

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

 

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

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SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)



 

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.



 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.



 

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art.187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Entro 5 giorni dal ritiro della patente, esclusivamente in caso di violazione dell'art.186, c.2, lett.a C.d.S. , il trasgressore può presentare istanza adeguatamente motivata e documentata, al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore al giorno.

La richiesta può essere presentata solo qualora la violazione per la quale è prevista la sospensione della patente ha natura amministrativa.

Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186/2 lett. a), b) o c), 186/7, 187/1 e 187/8 del Codice della Strada, la restituzione della patente potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione in caso di incidente stradale con lesioni a terzi ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità. Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino ad un massimo di  3 anni.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria

INIBIZIONE ALLA GUIDA - TITOLARI DI PATENTE ESTERA ( art.136 C.d.S. )

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non residenti in Italia, che commettano violazioni del C.d.S. che comportino l'irrogazione della sanzione accessoria:

  • della sospensione della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
  • della revoca della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni (ovvero di tre anni in caso si tratti di violazione degli artt. 186, 186bis o 187 C.d.S.)Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205) Modulo istanza di permesso orario di guida ai sensi dell'art. 218 co. 2 del C.d.S.

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Entro 5 giorni dal ritiro della patente, esclusivamente in caso di violazione dell'art.186, c.2, lett.a C.d.S. , il trasgressore può presentare istanza adeguatamente motivata e documentata, al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore al giorno.

La richiesta può essere presentata solo qualora la violazione per la quale è prevista la sospensione della patente ha natura amministrativa.

Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186/2 lett. a), b) o c), 186/7, 187/1 e 187/8 del Codice della Strada, la restituzione della patente potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione in caso di incidente stradale con lesioni a terzi ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità. Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino ad un massimo di  3 anni.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria

INIBIZIONE ALLA GUIDA - TITOLARI DI PATENTE ESTERA ( art.136 C.d.S. )

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non residenti in Italia, che commettano violazioni del C.d.S. che comportino l'irrogazione della sanzione accessoria:

  • della sospensione della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
  • della revoca della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni (ovvero di tre anni in caso si tratti di violazione degli artt. 186, 186bis o 187 C.d.S.)Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205). Modulo istanza di permesso orario di guida ai sensi dell'art. 218 co. 2 del C.d.S.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 15:48
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