Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.
- Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
- Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
- Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)
Responsabile del procedimento: Dirigente Area III
Addetti: Paola Donà
Indirizzo di posta elettronica: paola.dona@interno.it
Telefono: 0532 294470
Addetti: Sig. RIZZATI Emanuele
Indirizzo di posta elettronica: emanuele.rizzati@interno.it
Telefono: 0532 294434
Ubicazione dell'Ufficio: Corso Ercole I d'Este n.16/A
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_ferrara@interno.it
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)
In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)
2a/1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S. |
Contenuto della violazione |
Art.6 |
Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto. |
Art.10 |
Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme. |
Art.86 |
Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista |
Art.117 |
Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati) |
Art.125 |
Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta. |
Art.142/9 |
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate) |
Art.143 |
Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate |
Art. 148 |
Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14. |
Art.168 |
Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose |
Art.176 |
Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma. |
Art.179 |
Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti. |
Art. 213 |
Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. |
Art. 214 |
Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. |
Art. 217 |
Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. |
2a/2 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO
Articolo |
Contenuto della violazione |
Art.145 |
Violare gli obblighi relativi alla precedenza. |
Art. 146 |
Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia. |
Art.147 |
Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello |
Art.148 |
Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3. |
Art.149 |
Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza. |
Art.150 |
Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna. |
Art.172 |
Mancato uso delle cinture di sicurezza. |
2a/3 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
Articolo |
Contenuto della violazione |
Art. 9,9 bis e 9 ter |
Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate. |
Art.186 |
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi) |
Art.187 |
Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti |
Art.189 |
Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali |
Cosa fare
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)
Entro 5 giorni dal ritiro della patente, esclusivamente in caso di violazione dell'art.186, c.2, lett.a C.d.S. , il trasgressore può presentare istanza adeguatamente motivata e documentata, al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore al giorno.
La richiesta può essere presentata solo qualora la violazione per la quale è prevista la sospensione della patente ha natura amministrativa.
Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186/2 lett. a), b) o c), 186/7, 187/1 e 187/8 del Codice della Strada, la restituzione della patente potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione in caso di incidente stradale con lesioni a terzi ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità. Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino ad un massimo di 3 anni.
Cosa fare
Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria
INIBIZIONE ALLA GUIDA - TITOLARI DI PATENTE ESTERA ( art.136 C.d.S. )
Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non residenti in Italia, che commettano violazioni del C.d.S. che comportino l'irrogazione della sanzione accessoria:
- della sospensione della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
- della revoca della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni (ovvero di tre anni in caso si tratti di violazione degli artt. 186, 186bis o 187 C.d.S.)Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205) Modulo istanza di permesso orario di guida ai sensi dell'art. 218 co. 2 del C.d.S.
Cosa fare
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)
Entro 5 giorni dal ritiro della patente, esclusivamente in caso di violazione dell'art.186, c.2, lett.a C.d.S. , il trasgressore può presentare istanza adeguatamente motivata e documentata, al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore al giorno.
La richiesta può essere presentata solo qualora la violazione per la quale è prevista la sospensione della patente ha natura amministrativa.
Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186/2 lett. a), b) o c), 186/7, 187/1 e 187/8 del Codice della Strada, la restituzione della patente potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione in caso di incidente stradale con lesioni a terzi ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità. Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino ad un massimo di 3 anni.
Cosa fare
Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria
INIBIZIONE ALLA GUIDA - TITOLARI DI PATENTE ESTERA ( art.136 C.d.S. )
Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non residenti in Italia, che commettano violazioni del C.d.S. che comportino l'irrogazione della sanzione accessoria:
- della sospensione della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
- della revoca della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni (ovvero di tre anni in caso si tratti di violazione degli artt. 186, 186bis o 187 C.d.S.)Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205). Modulo istanza di permesso orario di guida ai sensi dell'art. 218 co. 2 del C.d.S.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)