INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

La materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è disciplinata dal D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, di recepimento della Direttiva 2012/18/UE,  (cosiddetta "Seveso III"), sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.7. 2015 n. 161 e supplemento ordinario n. 38), in vigore dal 29 luglio 2015.

Il provvedimento dà continuità all´esperienza consolidatasi con l´applicazione del D. Lgs. n. 334/1999 e gli elementi di novità introdotti tengono conto delle esperienze maturate con la Direttiva "Seveso II", mirando soprattutto a uniformare l´applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Le principali novità riguardano:

  • la classificazione delle sostanze e delle miscele, allineata al Regolamento CE n. 1272/2008 "CLP" (  Classification, Labelling, Packaging  )
  • l'istituzione di un coordinamento presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l´uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale fra enti nazionali, regionali, locali e altri portatori di interesse
  • la razionalizzazione dell'attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti e il loro rafforzamento attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni
  • la garanzia di un migliore accesso all'informazione per i cittadini coinvolti, in merito ai rischi connessi alle attività dei vicini stabilimenti industriali e ai comportamenti da adottare in caso di incidente, oltre a una maggiore partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante
  • la possibilità da parte del gestore di chiedere al Ministero dell´Ambiente l´esclusione di una determinata sostanza dall´applicazione della norma se é impossibile che tale sostanza possa provocare un incidente rilevante
  • la possibilità di avviare azioni legali da parte del cittadino al quale non siano state fornite adeguate informazioni, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998
  • l'attribuzione al Prefetto del luogo in cui ha sede lo stabilimento del compito di redigere il piano di emergenza esterna dell'industria entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

Dall'1 gennaio 2015, inoltre, l'Amministrazione Provinciale di Bologna è divenuta Città Metropolitana e la L. R. n. 13/2015 ha ridisegnato l'assetto organizzativo delle funzioni già proprie della medesima Amministrazione Provinciale

In attuazione del D. Lgs. n.105/2015 e della L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 "  Riforma del sistema di governo regionale e locale",  il Capo I del Titolo II  " Modifiche alla L.R. n. 26/2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose  " disciplina le funzioni amministrative in materia e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti; queste ultime (tra cui il procedimento istruttorio di valutazione della Scheda Tecnica, e tutti gli adempimenti relativi alle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza), precedentemente svolte dalle Province, sono ora attribuite all'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.).

La L. R. 30 maggio 2016 n. 9  "  Legge regionale comunitaria per il 2016  "  (che detta norme volte al recepimento di direttive europee e di ulteriori disposizioni in materia ambientale e di energia) specifica che per gli Stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Emilia-Romagna i gestori dovranno:

  • inviare anche ad R.P.A.E la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore
  • inviare anche ad R.P.A.E il rapporto di sicurezza in formato elettronico per gli stabilimenti di soglia superiore
  • predisporre e inviare ad R.P.A.E una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità per i soli stabilimenti di soglia inferiore.

Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica, A.R.P.A.E continua ad avvalersi del Comitato Tecnico di Valutazione dei rischi (C.V.R.), precedentemente istituito con L.R. 26/2003 e s.m.i.

Per tutti gli  stabilimenti di soglia superiore  il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il  PIANO DI EMERGENZA INTERNA (P.E.I.)  da adottare nello stabilimento per pianificare ed  organizzare gli interventi atti ad evitare gli eventuali effetti dannosi derivanti da o più sostanze pericolose, nei seguenti termini:

  1. per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
  2. per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
  3. per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

 

Il   PIANO DI EMERGENZA INTERNA  (P.E.I.)   é predisposto allo scopo di:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

 

Per tutti gli  stabilimenti di soglia inferiore  le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'Allegato 3 del D. Lgs. n. 105/2015.

Per gli  stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore  , al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con la Regione e con gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale CTR (art. 10 D. Lgs. n. 105/2015) e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il  PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (P.E.E.)  allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

Per gli stabilimenti di soglia superiore il  PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (P.E.E.)  è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.

 Il   PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (P.E.E.)  é predisposto allo scopo  di

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
  3. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza esterna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti

La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità definite con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Salute e dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988 n. 400.

In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 105/2015, il Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale CTR (art. 10 D. Lgs. n. 105/2015), qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il Piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'art. 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

  AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI ALLARME

In caso di emergenza, alla Prefettura compete il coordinamento della fase operativa degli interventi da attuarsi a protezione della popolazione e dei beni nei casi di emergenza per eventi che potrebbero verificarsi presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Il Prefetto in caso di evento incidentale:

  • attiva la Sala Operativa e coordina l'attuazione del Piano di Emergenza Esterno;
  • assicura l'attivazione dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori;
  • acquisisce dal gestore e dai Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito all'evento in corso;
  • informa gli Organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Interno; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare) nonché, ove necessario, i Prefetti delle province limitrofe, i sindaci dei comuni adiacenti ed eventuali altri Enti preposti all'emergenza.
  • acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo presenti sul territorio, dei Centri Regionali Funzionali, laddove operativi, e del Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • si assicura che gli organi preposti abbiano effettuato la perimetrazione delle aree che hanno subito l'impatto dell'evento incidentale;
  • valuta e decide con il Sindaco le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;
  • sentiti il Sindaco interessato e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;
  • accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;
  • valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;
  • valuta costantemente con il Sindaco, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;
  • richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell'ambiente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175   "Attuazione della direttiva CEEn.82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183"

  1. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105  . "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".
  2. Lgs. del 21/9/2005 n. 238   "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
  3. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 "  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Marzo 2024, ore 11:45
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Piano Emergenza Esterna 2015 1.33 MB
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Decreto prefettizio P.E.E. 2018 189.83 KB