Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno , l'autorizzazione a circolare armato ed in tal caso rilascia la licenza di porto di pistola per difesa personale.

Dirigente: 

Dirigente Area I 
Addetto: Federica Pallara  
Telefono: 0532 294440 
Indirizzo di posta elettronica: federica.pallara@interno.it 

 

PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO 

 

Chi può fare la richiesta 

 

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale. 

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata. 

La licenza ha validità annuale

La licenza è composta da un talloncino cartaceo con validità annuale e da un  apposito  libretto personale con validità quinquennale.

Cosa fare 

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali  nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza. 

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Documentazione richiesta 

  1. domanda in bollo  da euro 16.00       
  2. (vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale) 
           (vedi il modello 2 rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. 
  3. due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido); 
  4. certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi;
  5. copia del foglio di congedo illimitato  rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto (se il servizio militare non è stato svolto  allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro);
  6. Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori; ecc) 
    In caso di parere favorevole al rilascio della licenza , il richiedente  dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva: 
  7. una  marca da bollo da euro 16.00; 
  8. versamento di € 1,27 sul c/c bancario IT60Q07601130000000000203448 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Ferrara, avendo cura di scrivere nella causale di versamento "costo libretto per porto di pistola per difesa personale_ Prefettura-U.T.G. di......." 
  9. versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di......." 

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto. 
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Riferimenti normativi: 

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43 
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 

 

LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO

Chi può fare la richiesta 

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi. 

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni 

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Cosa fare 

La domanda , unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari 

Documentazione richiesta 

  1. domanda   in bollo    da euro 16.00;  
  2. (vedi il modello 1 bis rinnovo licenza per difesa personale) 
    (vedi il modello 2/bis rinnovo licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. 
  3. documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc) 
  4. certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi 
  5. dichiarazione sostitutiva di certificazione , sottoscritta dall'interessato, con la quale attesta che ha l'abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, ed è regolarmente iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro 
  6. tagliando della  licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento 
  7. versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di..............." 
  8. una marca da bollo da € 16.00 da applicare sulla licenza rinnovata 

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto; 
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 4) dovrà essere prodotta la seguente documentazione : 

 

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371. 

  

  

Per il rinnovo del libretto personale , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva: 

  1. domanda in bollo      
  2. versamento di € 1,27 sul c/c bancario IT60Q07601130000000000203448 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ferrara, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rinnovo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di......." 
  3.   due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido) 
  4. certificato di  idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione 
  5. originale del libretto personale in scadenza 

Riferimenti normativi: 

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43; 
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss 
Ultimo aggiornamento
Giovedì 14 Marzo 2024, ore 11:56