Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto

 

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa

Il pagamento in misura ridotta non è consentito :

- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;

- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);

- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;

- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;

- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;

- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;

- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;

- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione. Con il ricorso possono essere prodotti documenti e può essere richiesta l'audizione personale.

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);

- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

 

Responsabili del procedimento: Dirigente Area III

Addetta:Sig.a Claudia Brogli

indirizzi di posta elettronica: claudia.brogli@interno.it

Telefono: 0532 294468- 294450

Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref­_ferrara@interno.it

Indirizzo di posta certificata: depenalizzazione.preffe@pec.interno.it

Chi può presentare il ricorso:

Il proprietario o il conducente di un veicolo, destinatario della notifica del verbale, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

 

Cosa fare:

 

Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso : Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;

- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione (360 giorni per i residenti all'estero).

A seconda dei casi anche perché:

- manca l'indicazione della norma violata;

- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

- mancanza di segnaletica stradale;

- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;

- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che il verbale di accertamento è caratterizzato dalla "fede privilegiata" che le norme stabiliscono in favore degli atti compilati da pubblici ufficiali, in ordine alla provenienza ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art.2700 C.C.).

Facoltatività . La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto. Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto, al quale dovrà essere inviato mediante raccomandata A.R. o tramite P.E.C., all'indirizzo:

depenalizzazione.preffe@pec.interno.it  o protocollo.preffe@pec.interno.it

Rateizzazione. E' possibile chiedere rateizzazione della sanzione accertata d'importo superiore ad euro 200. Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con un coniuge od altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conferiti nello stesso periodo da ogni componente del nucleo famigliare. I limiti per accedere alla rateizzazione sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. La richiesta può essere presentata al Prefetto solo per verbali redatti da organi di polizia statali (P.S., C.C., G.d.F., ecc.) entro 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Per i verbali elevati dalle Polizie municipali o provinciali, la richiesta dev'essere indirizzata al Sindaco o al Presidente della Provincia. 

La presentazione dell'istanza di rateizzazione del verbale implica la rinuncia alla facoltà del ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace.

Sottoscrizione del ricorso. Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.  Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica (si ricorda che per "contestazione" si intende la consegna immediata del verbale al trasgressore da parte dell'agente, per "notificazione" di regola l'invio per posta dello stesso verbale).

Il Prefetto che riceve direttamente il ricorso, ha 30 giorni per chiedere all'organo accertatore le opportune controdeduzioni (gli atti utili a contestare o confermare quanto eccepito dal ricorrente, comprensivi del verbale in originale o copia conforme e della prova dell'avvenuta notifica o contestazione).

L'organo accertatore ha 60 giorni di tempo per inviare le controdeduzioni al Prefetto.

Il Prefetto, ricevuti gli atti, ha 120 giorni per adottare il provvedimento che decide il ricorso, respingendolo o accogliendolo con ordinanza motivata.

I termini sopraindicati si cumulano tra loro ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Quando vi sia stata richiesta di audizione personale, il termine per l'emissione del provvedimento si interrompe con la notifica al ricorrente dell'invito a presentarsi per l'audizione e resta sospeso fino alla data fissata per l'audizione e non si computa ai fini della legittima adozione del provvedimento (art.204 C.d.S.).

Decorso tale termine senza che sia stata adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.

L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione, e va pagata entro 30 giorni dalla notifica.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Ricorso giurisdizionale.

Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace. E' possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada, salvo per i verbali per i quali non è previsto il pagamento in misura ridotta.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Per il ricorso al giudice di pace. Ci si dovrà rivolgere alla cancelleria del Giudice di Pace, presso il Tribunale di Ferrara in Via Borgo dei Leoni n.60. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando copia del verbale o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore. Dovrà essere versato il "contributo unificato" proporzionale alla sanzione comminata.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali.

Come si conclude il procedimento del giudice di pace. Il Giudice di pace

accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso possono essere a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile al Tribunale competente per territorio.

Attenzione:

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere a rinnovare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

 

Documentazione richiesta:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada
  • Regolamento per l'esecuzione del C.d.S.

Modulistica

Nei documenti scaricabili

Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Marzo 2024, ore 09:43
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